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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34772/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2007 relativo a un immobile sito in Arezzo. La Fondazione, già IPAB, aveva ottenuto in appello l’annullamento dell’atto impositivo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992: secondo l’ente impositore l’esenzione ICI per immobili destinati ad attività non commerciali non poteva applicarsi perché l’immobile non era utilizzato direttamente dall’ente proprietario, ma era stato concesso a terzi, in particolare mediante affitto di azienda a una cooperativa e mediante altri utilizzi a fronte di corrispettivo. Con il secondo motivo il Comune ha denunciato la violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che una precedente sentenza della CTP di Arezzo, relativa all’annualità 2010, sarebbe passata in giudicato e avrebbe precluso la diversa soluzione adottata nel presente giudizio. La contribuente ha resistito con controricorso eccependo anche l’inammissibilità delle censure.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: ha ribadito che l’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, norma agevolativa di stretta interpretazione, richiede tendenzialmente l’utilizzo diretto dell’immobile da parte dell’ente possessore per attività non commerciali; l’uso indiretto è ammissibile solo in ipotesi molto limitate, quando il comodato gratuito ad altro ente non commerciale e il collegamento strumentale non snaturino la natura non commerciale dell’attività. Poiché la sentenza impugnata aveva ritenuto irrilevante, in astratto, l’identità dei soggetti utilizzatori, è stata cassata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo confuso e perché la sentenza invocata come giudicato esterno risultava, comunque, una pronuncia in rito inidonea a formare giudicato sostanziale; inoltre è stato richiamato l’onere della parte di provare rigorosamente il passaggio in giudicato. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L’esenzione ICI per immobili destinati ad attività non commerciali è norma agevolativa di stretta interpretazione e richiede, in via tendenziale, l’utilizzo diretto del bene da parte dell’ente possessore; l’uso indiretto è ammesso solo in ipotesi eccezionali e rigorosamente accertate, quando il comodato gratuito a un altro ente non commerciale non snaturi la natura non commerciale dell’attività.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale può essere invocato solo se la decisione richiamata è effettivamente passata in giudicato e riguardi un capo idoneo a fare stato; una pronuncia in rito, come l’inammissibilità del ricorso, non produce giudicato sostanziale.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Chi eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di dimostrarne il passaggio in giudicato mediante idonea certificazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sentenza.

Massime di principio

  • In materia di esenzioni tributarie sugli immobili, la verifica dell’utilizzo del bene deve essere rigorosa: l’esenzione spetta normalmente solo se l’ente proprietario usa direttamente l’immobile per attività istituzionali non commerciali.
  • L’utilizzo indiretto dell’immobile da parte di un terzo può rilevare solo in situazioni eccezionali, quando vi sia comodato gratuito o analogo assetto del tutto coerente con le finalità dell’ente e privo di remunerazione, senza snaturare la natura non commerciale dell’attività.
  • Le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliate da regolamenti comunali in contrasto con la disciplina legislativa.
  • Il giudicato esterno deve essere dedotto con precisione e provato rigorosamente; la parte che lo invoca deve indicare in modo univoco la decisione rilevante e produrre la certificazione attestante la definitività della sentenza.
  • Le pronunce rese in rito, come le decisioni di inammissibilità del ricorso, non sono idonee a formare giudicato sostanziale sul rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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