Cassazione Penale, Sentenza n. 12737/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riconoscimento della continuazione tra più condanne per reati contro il patrimonio (tre furti aggravati e una ricettazione). Il difensore ha censurato la decisione per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe fatto riferimento esclusivo al dato temporale (intervallo di oltre quattro anni tra i reati) e avrebbe trascurato l'omogeneità delle condotte e la natura delle vittime (turisti in transito presso stazioni ferroviarie), idonee a dimostrare un programma criminoso unitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge, ossia sulla mera rivisitazione delle argomentazioni del giudice dell'esecuzione senza una reale presa d'atto del contenuto dell'ordinanza. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione degli indici per la continuazione in executivis: il consistente intervallo temporale (circa quattro anni) e la contingenza/opportunismo nella scelta delle vittime escludono, nel caso concreto, l'esistenza di un "programma criminoso" unitario o di una scansione genetico-ideativa comune. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non rilevando l'assenza di profili di colpa che avrebbe giustificato l'esenzione dalla sanzione.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti rientrino tra quelli non consentiti, consistendo in una rivalutazione delle argomentazioni di merito del giudice dell'esecuzione. In cassazione non è ammessa la semplice opposizione alle valutazioni logico-probatorie del giudice di merito.
Consente alla Corte, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare l'autore al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione ritenendo non sussistente l'assenza di colpa che avrebbe escluso la sanzione.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata dalla Corte di cassazione per motivare l'applicazione della sanzione pecuniaria: indica i criteri per valutare l'eventuale esenzione dalla sanzione in caso di inammissibilità, relativi all'assenza di profili di colpa nell'autore del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U. n. 28659 del 18/05/2017; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015; Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013 e altre)
La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la continuazione richiede l'esistenza di un'unica scansione genetico-ideativa o progetto criminoso; la mera reiterazione di reati dello stesso tipo, o una scelta di vita votata alla commissione di reati, non sono equivalenti alla esistenza di un piano unitario finalisticamente diretto.
Massime di principio
- La continuazione (anche in executivis) richiede l'accertamento di un programma criminoso unitario o di una scansione genetico-ideativa comune: non è sufficiente la ripetizione di reati simili.
- Un consistente intervallo temporale tra le condotte (es. alcuni anni) è un elemento ostativo al riconoscimento della continuazione, salvo prova di un'effettiva unità programmatica.
- L'omogeneità del tipo di reato e la stessa tipologia di vittime non bastano da sole a dimostrare la continuazione; occorre verificare modalità, finalità e pianificazione comune delle condotte.
- In cassazione non è ammessa la mera rinnovazione delle critiche alle valutazioni di fatto o di prova del giudice di merito: i motivi devono essere quelli espressamente consentiti dall'art. 606 c.p.p.
- Ricorsi manifestamente fondati su una semplice riconsiderazione del quadro probatorio possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa.
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