Cassazione Penale, Sentenza n. 22536/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di minaccia commesso l'11/09/2017. Il motivo del ricorso è la errata determinazione del termine prescrizionale da parte della sentenza di appello: secondo il ricorrente andava applicato il termine ordinario previsto dall'art. 157, primo comma, cod. pen. (a seguito della legge 5/12/2005, n.251) ai reati di competenza del giudice di pace commessi dopo l'entrata in vigore della predetta legge, e inoltre doveva essere tenuta in considerazione la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 (art.159 cod. pen.) così come interpretata dalle Sezioni Unite nella sentenza n.20989/12.12.2024.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, commessi dopo l'entrata in vigore della legge n.251/2005, si applicano i termini ordinari di prescrizione previsti dall'art.157, comma 1, cod. pen. (quindi il termine ordinario per i delitti) e non il minore termine triennale del quinto comma. Ha inoltre applicato la sospensione prevista dall'art.159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n.103/2017, valutando che per il fatto commesso l'11/09/2017 la sospensione di 1 anno e 6 mesi, decorrente dal 22/09/2020, sommata al termine massimo prescrizionale, faceva sì che il reato non fosse prescritto alla data della sentenza di appello (24/06/2025) né alla data della decisione della Corte. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Fermo in diversa composizione per nuovo giudizio.
Norme richiamate
I termini di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace, quando commessi dopo l'entrata in vigore della legge n.251/2005, sono quelli ordinari previsti dall'art.157, comma primo (quattro anni per contravvenzioni e sei anni per delitti), e non il termine triennale previsto dal quinto comma, che non trova applicazione nel vigente sistema sanzionatorio.
Ha inciso sulla competenza del giudice di pace; per i reati sottratti alla precedente disciplina o commessi dopo la sua entrata in vigore, va applicato il termine ordinario di prescrizione previsto dall'art.157, comma 1.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. legge Orlando)
art. 1 (modifica art. 159 cod. pen.)
Ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione (art.159 cod. pen.) per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge (dal 3/8/2017 al 31/12/2019), prevedendo una sospensione fino a 1 anno e 6 mesi che deve trovare applicazione se il dies a quo della sospensione sopravviene prima della completa decorrenza del termine prescrizionale.
Nel testo novellato dalla legge n.103/2017 disciplina la sospensione del corso della prescrizione; la sospensione è operativa per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge e solo se il relativo dies a quo sopraggiunge quando il termine prescrizionale non è già integralmente decorso.
Sezioni Unite, sentenza n. 20989 del 12/12/2024 (Polichetti)
Ha chiarito che la sospensione introdotta dall'art.159 (legge n.103/2017) si applica ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; non è stata abrogata retroattivamente dalle successive norme; per i reati commessi dal 1/1/2020 si applica la disciplina della legge n.134/2021; ha inoltre precisato la condizione di operatività della sospensione (dies a quo non successivo alla decorrenza integrale del termine prescrizionale).
D.Lgs. 24 novembre 2000, n. 274
Le sanzioni 'paradetentive' sono equiparate, ai fini di ogni effetto giuridico, alle pene detentive (art.58), con la conseguenza che per i reati soggetti a sanzioni paradetentive deve applicarsi la disciplina prescrizionale prevista per le pene detentive; ciò impedisce di ricondurre tali sanzioni al minor termine triennale del quinto comma dell'art.157.
Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e legge 27 novembre 2021, n. 134
Citazione come norme successive che non hanno avuto effetto di abrogazione retroattiva sulla disciplina della sospensione introdotta dalla legge n.103/2017 per i reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019.
Massime di principio
- Per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace commessi dopo l'entrata in vigore della legge n.251/2005 si applicano i termini ordinari di prescrizione previsti dall'art.157, comma 1, e non il termine triennale del quinto comma.
- Le sanzioni paradetentive, essendo equiparate alle pene detentive ai fini giuridici, comportano l'applicazione della medesima disciplina prescrizionale prevista per le pene detentive.
- La sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 (art.159) si applica ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; la sospensione opera solo se il relativo effetto decorre quando il termine prescrizionale non è ancora integralmente trascorso.
- Nel calcolo della prescrizione prima di dichiarare l'estinzione del reato è necessario valutare tutte le cause di sospensione e le modifiche normative intervenute nel tempo rilevante; un errore nella determinazione del termine prescrizionale può portare all'annullamento della sentenza e al rinvio per nuovo giudizio.
- Per i reati commessi dal 1/1/2020 va verificata l'applicabilità della disciplina introdotta dalla legge n.134/2021, secondo i chiarimenti delle Sezioni Unite.
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