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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06687/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in precedenza concesso con sentenza del 27 aprile 2022. Con un unico motivo, ha denunciato violazione di legge penale, erronea applicazione della legge e omessa motivazione. Tuttavia, la censura è stata ritenuta formulata in modo del tutto generico, priva di chiarezza sugli specifici elementi di illegittimità dedotti e, quindi, non idonea a consentire alla Corte di comprendere il reale contenuto delle doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era generico e non comprensibile quanto agli specifici profili di censura contro l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    ex art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa nell'impugnazione inammissibile, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato solo indirettamente dal motivo che lamenta omessa motivazione, ma non costituisce oggetto di autonoma decisione nel testo fornito.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata quale precedente sul criterio di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo

    Richiamata per affermare che censure generiche e non chiare non consentono di comprendere i profili di legittimità dedotti e rendono il ricorso inammissibile.

  • Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla

    Richiamata per il principio secondo cui la evidente inammissibilità dell'impugnazione giustifica la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, intelligibili e riferibili al provvedimento impugnato; motivi generici o oscuri non consentono il controllo di legittimità e determinano l'inammissibilità.
  • La deduzione di violazione di legge e di vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata dall'indicazione chiara degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della doglianza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali; inoltre, quando l'inammissibilità sia imputabile a colpa del ricorrente, può essere disposta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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