Cassazione Penale, Ordinanza n. 05572/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Dal testo non emerge il reato di merito contestato né una modifica della posizione sostanziale dell'imputato oltre la statuizione di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (resistente)
La controversia
Nel giudizio di legittimità l'interessato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia. Dal testo emerge solo che il ricorso si limitava a dolersi del mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata e senza indicare le ragioni di diritto né gli elementi di fatto posti a sostegno della censura. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso difettasse del contenuto essenziale dell'impugnazione, richiesto a pena di inammissibilità.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità del ricorso
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
a pena di inammissibilità del ricorso
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
La censura del ricorrente era diretta a lamentare il mancato proscioglimento immediato, ma senza sviluppare una critica specifica alla decisione impugnata.
Corte cost. n. 186 del 2000
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Richiamata per giustificare la condanna al versamento alla Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- L'impugnazione penale, specie in cassazione, deve essere una critica argomentata del provvedimento impugnato: non basta enunciare una richiesta di proscioglimento o un dissenso generico.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ciascun motivo.
- La mancata specificità dei motivi, quando il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono le conseguenze economiche previste dalla legge, comprese le spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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