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Ordinanza

Ordinanza n. 4611/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento: - in parte qua dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante a causa della formulazione di quesiti irragionevoli, erronei e/o comunque svianti; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato approvato il giudizio di idoneità del ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante; - del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottato in forma digitale, recante l’attribuzione del punteggio pari a 66/100, generato dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti, forniti dal Formez PA e validati dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono stati somministrati per l’espletamento della prova scritta; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, adottati dal Formez PA e dal Comitato Tecnico Scientifico recanti rispettivamente la formulazione dei quesiti in questione e delle relative risposte ritenute corrette e la loro conseguente validazione; - qualora occorra, del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il maggior punteggio spettante, previa rettifica del giudizio formulato all’esito della correzione della prova scritta stante l’illegittimità dei quesiti impugnati e conseguentemente per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre la riformulazione del punteggio attribuito al ricorrente con assegnazione di un punto per ognuno dei quesiti impugnati, siccome illegittimi e svianti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24\10\2024: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VOLPE FRANCESCA il 16\1\2026 : N) del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3827 del 18.12.2025, recante la rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; O) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202406549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esiti della prova scritta e successivi atti di approvazione e rettifica della graduatoria nazionale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, inclusa la valutazione pari a 66/100 e la graduatoria rettificata del 18 dicembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione per l'inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici, contestando l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante, pari a 66/100, in ragione della formulazione di quesiti ritenuti irragionevoli, erronei, svianti o comunque illegittimi. Ha chiesto l'annullamento degli esiti della prova, degli atti di approvazione e validazione dei quesiti e delle relative risposte, nonché, ove occorrente, del decreto ministeriale disciplinante la procedura; ha inoltre domandato l'accertamento del diritto al maggior punteggio, con attribuzione di un punto per ciascun quesito contestato e conseguente riformulazione della graduatoria. Con motivi aggiunti sono stati impugnati i decreti di approvazione e rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del 9 e 19 agosto 2024 e il successivo decreto di rettifica del 18 dicembre 2025. In relazione a quest'ultimo atto, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a notificare i motivi aggiunti mediante pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero dei potenziali controinteressati indicati nella graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha deciso né le questioni preliminari né il merito delle censure relative ai quesiti, alla correzione della prova, al punteggio attribuito e alle graduatorie impugnate. Ha rilevato che la richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami dei motivi aggiunti depositati il 16 gennaio 2026 doveva essere esaminata dopo la scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 73 c.p.a. per il deposito di memorie e documenti da parte dell'amministrazione, termine non ancora maturato alla data dell'udienza. Per tale ragione ha rinviato la trattazione del merito, riservando ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, alla pubblica udienza del 17 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    termine a difesa di 60 (sessanta)

    Il termine per il deposito di memorie e documenti da parte dell'amministrazione non era ancora scaduto; il TAR ha quindi rinviato la trattazione e riservato la decisione sulla richiesta di notificazione per pubblici proclami e sulle ulteriori questioni.

  • art. 30 c.p.a.

    La norma è richiamata nella domanda della ricorrente, che ha chiesto anche la condanna delle amministrazioni alla riformulazione del punteggio; il TAR non ha esaminato tale domanda.

  • art. 5, commi 11-quinquies e seguenti, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14

    È indicata quale base normativa della procedura concorsuale e del corso intensivo di formazione, ma non è stata oggetto di valutazione nel presente provvedimento.

  • d.m. 8 giugno 2023, n. 107

    È indicato quale atto attuativo della procedura e tra gli atti eventualmente impugnati, senza che il TAR ne abbia valutato la legittimità.

Massime di principio

  • Quando, alla data dell'udienza, non sia ancora decorso il termine a difesa concesso all'amministrazione per il deposito di memorie e documenti ai sensi dell'art. 73 c.p.a., il giudice può rinviare la trattazione della causa e riservare ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese.
  • La richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami di motivi aggiunti, giustificata dall'elevato numero dei potenziali controinteressati indicati in una graduatoria, può essere esaminata dal giudice dopo la maturazione del termine a difesa delle parti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTermini del procedimento

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