Cassazione Penale, Ordinanza n. 05323/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo questioni che la Corte di cassazione qualifica come di mero fatto, centrate sulla valutazione delle prove dichiarative e sulla ricostruzione dell'accaduto. Dal testo non emerge il reato contestato né la specifica vicenda sostanziale, ma risulta che la sentenza impugnata aveva già esaminato approfonditamente tali profili e che nel giudizio di legittimità non sono stati prospettati vizi riconducibili a questioni rilevanti in cassazione. La parte civile aveva depositato memoria difensiva, ma la Corte rileva che essa conteneva elementi ultronei rispetto alla delibazione preliminare di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze investissero soltanto apprezzamenti di fatto e valutazioni probatorie già compiutamente affrontate nella sentenza impugnata, senza evidenza di profili scrutinabili in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha invece escluso la condanna della imputata alla rifusione delle spese in favore della parte civile, valorizzando il fatto che la memoria di quest'ultima conteneva elementi eccedenti rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità prevista dall'art. 610, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
La norma è richiamata per affermare che, nel meccanismo di delibazione preliminare dell'inammissibilità, non è dovuta la rifusione delle spese alla parte civile quando la sua memoria introduca elementi ultronei rispetto a tale limitato scrutinio.
È il codice processuale di riferimento per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione e per la regolazione delle spese conseguenti.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o nella contestazione della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, salvo la deduzione di specifici vizi rilevanti per la cassazione.
- Quando il ricorso per cassazione solleva soltanto questioni di fatto già esaminate in modo congruo e approfondito nella sentenza impugnata, esso è dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel giudizio camerale o nella delibazione preliminare di inammissibilità, la rifusione delle spese in favore della parte civile può essere esclusa se la sua memoria contiene elementi eccedenti rispetto alla limitata valutazione svolta dalla Corte.
Come è indicizzato
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