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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20566/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi congiunti. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma della decisione di merito, che resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto un ricorso congiunto avverso la sentenza della Corte d'appello, reiterando anche con memoria motivi nuovi. Le doglianze riguardavano la pertinenza del contenuto di una testimonianza e, in sostanza, contestavano la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che tali censure sono di merito e non sono deducibili in sede di legittimità, perché si risolvono in mere contestazioni fattuali già esaminate e disattese con adeguata motivazione dal giudice di appello, il quale avrebbe fatto corretta applicazione dei principi sulla configurabilità del reato di falsa testimonianza.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.

    La Corte richiama il reato di falsa testimonianza come parametro della corretta applicazione dei principi di diritto operata dal giudice di merito; il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione fattuale della prova quando la decisione sia sorretta da argomentazione giuridicamente corretta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o della prova, quando il giudice di merito abbia già esaminato la questione con motivazione adeguata.
  • Le doglianze sulla pertinenza o attendibilità del contenuto testimoniale, se dirette solo a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio, sono inammissibili in cassazione.
  • La corretta applicazione dei principi di diritto in tema di falsa testimonianza esclude che la Corte di cassazione possa sovrapporre una nuova valutazione del merito a quella del giudice di appello.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsa testimonianzaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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