Ordinanza n. 3192/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che, a una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze dell’appellante apparissero manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in 1.500 euro in favore della controparte. Il testo non contiene una distinta valutazione del periculum in mora.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. II, di reiezione della domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente in primo grado ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Calabria che aveva respinto la domanda cautelare. Il testo non specifica l’atto amministrativo sostanziale impugnato né le singole doglianze dedotte. Il Consiglio di Stato ha esaminato sommariamente le censure sotto il profilo del fumus boni iuris.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase di appello cautelare, il giudice decide sulla base di una delibazione sommaria e può respingere l’impugnazione quando le doglianze appaiano manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris.
- In caso di rigetto dell’appello cautelare per manifesta infondatezza delle doglianze, le spese della fase cautelare seguono la soccombenza e possono essere liquidate a carico dell’appellante.
Come è indicizzato
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