Cassazione Penale, Sentenza n. 15311/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze che, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero e disposto la misura cautelare per due furti commessi nell'agosto 2018. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione, ritenendo illogica e apparente la valutazione della attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di fuga): i fatti erano datati, i precedenti specifici più remoti (2011) e una segnalazione di polizia del 2017, inoltre il ricorrente aveva già subito una detenzione di oltre tre mesi a seguito di una precedente ordinanza poi annullata e dalla scarcerazione non erano emerse ulteriori criticità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo il vizio di motivazione grave rispetto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Firenze per un nuovo esame specifico sull'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e pericolo di fuga), rilevando che il Tribunale distrettuale aveva dato peso a precedenti lontani nel tempo e aveva omesso di valutare l'effetto deterrente della detenzione già subita e il periodo trascorso in libertà senza comportamenti contrari.
Norme richiamate
art. 274, lett. c), codice di procedura penale (introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47)
La norma richiede che il pericolo di reiterazione sia non solo concreto ma anche attuale; la Corte indica che l'attualità va motivata tenendo conto della distanza temporale dai fatti, della personalità dell'indagato, delle modalità del fatto e delle concrete condizioni di vita.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (esempi richiamati: Sez. 2 n. 53645/2016, Sez.5 n. 33004/2017, Sez. 2 n. 5054/2020 e altre)
Costante indirizzo che precisa i concetti di concretezza e attualità sia per il pericolo di reiterazione sia per il pericolo di fuga: non è sufficiente l'astratta gravità del reato o precedenti lontani nel tempo; occorrono elementi recenti e specifici e motivazione adeguata sulla probabilità di recidiva o di allontanamento.
Massime di principio
- Per disporre una misura cautelare per pericolo di reiterazione occorre motivare la contemporaneità (attualità) del pericolo: non basta un passato criminoso remoto, servono elementi recenti o un giudizio prognostico ben fondato sulla personalità e sulle condizioni di vita dell'indagato.
- La distanza temporale tra i fatti e la misura cautelare va esplicitamente valutata: quanto più è ampio il lasso di tempo, tanto più approfondita deve essere la motivazione che giustifica la persistenza del pericolo.
- La detenzione già subita in precedenza può avere valenza deterrente e deve essere considerata nella valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione; la riacquistata libertà senza ulteriori comportamenti negativi è un elemento da valorizzare a favore dell'imputato.
- L'assenza di documenti o di una dimora stabile non determina automaticamente il pericolo di fuga: bisogna ricondurre tali situazioni a concreti elementi indicativi della volontà e della capacità di sottrarsi al processo (comportamenti, preparativi concreti, contatti esteri attivi), altrimenti la mera situazione anagrafica è insufficiente.
- Il giudice della cautela deve articolare una motivazione specifica e non meramente formale: valorizzare elementi specializzanti (modalità del fatto, vita anteatta, condizioni ambientali) e non limitarsi a richiamare la gravità astratta del reato o precedenti remoti.
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