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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25701/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso generico e privo di specifica critica alla decisione impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 17/12/2024, deducendo un vizio di motivazione e, in particolare, l'assenza di motivazione della decisione impugnata. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era manifestamente infondato e, soprattutto, generico, perché non conteneva un'articolata censura della sentenza né una precisa indicazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a controllo di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici; la loro mancanza o genericità ne determina l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e non contengono una precisa e articolata censura della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non è sufficiente se non è accompagnata dall'indicazione concreta delle ragioni in fatto o in diritto che si assumono erronee o carenti nella decisione.
  • La genericità del motivo ricorre quando il ricorso non consente alla Corte di verificare, in modo puntuale, il decisum impugnato.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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