Cassazione Penale, Ordinanza n. 09201/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La decisione riguarda un soggetto detenuto in espiazione di una pena complessiva di anni tre e mesi dieci di reclusione, risultante da cumulo, che aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila aveva rigettato l'istanza ritenendo non ancora maturata una sufficiente revisione critica del percorso criminoso. Il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, deduceva contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza non avrebbe considerato la revisione critica già avviata dal condannato e avrebbe travisato gli atti, attribuendo rilievo, come fatti commessi, anche a reati oggetto di tre processi ancora pendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà censure di merito, non consentite in sede di legittimità, e comunque non idonee a scalfire la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva valorizzato una riflessione critica solo embrionale e, quindi, la mancata piena consapevolezza della gravità dei fatti commessi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero non ricorrenti nel caso di specie.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere doglianze di fatto o in una diversa lettura del materiale valutativo compiuta dal giudice di merito, se non accompagnate da una specifica critica alla struttura argomentativa del provvedimento impugnato.
- Nel giudizio sull'affidamento in prova al servizio sociale il tribunale di sorveglianza dispone di un ampio potere discrezionale nella valutazione della concreta evoluzione della personalità del condannato e dell'effettiva maturazione di una revisione critica del proprio passato criminoso.
- La concessione di una misura alternativa presuppone che la riflessione critica sul reato appaia sufficientemente consolidata; una revisione appena avviata può legittimare il rigetto dell'istanza.
- La deduzione di travisamento degli atti deve essere specifica e decisiva; non basta contrapporre alla motivazione del giudice una lettura alternativa, soprattutto quando l'ordinanza impugnata sia logicamente coerente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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