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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20247/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della responsabilità per furto aggravato contestata in appello, denunciando in particolare: (i) la violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. ("esposizione della cosa alla pubblica fede"), sostenendo che tale aggravante fosse insussistente perché la merce sottratta era dotata di dispositivi antitaccheggio; (ii) motivazione insufficiente in relazione alla contestata recidiva; il difensore ha inoltre chiesto di verificare la procedibilità del reato.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi generici e aspecifici: il primo motivo non ha criticato argomentativamente il provvedimento impugnato e omette di contestare il fatto decisivo ritenuto dalla Corte territoriale (l'attivazione del sistema di videosorveglianza e la natura self‑service del supermercato), mentre la presenza di dispositivi antitaccheggio non esclude di per sé l'aggravante secondo la giurisprudenza di legittimità. Il secondo motivo relativo alla recidiva è stato ritenuto infondato perché la valutazione della maggiore pericolosità è apprezzamento di merito non sindacabile in Cassazione. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Provvedimento deciso il 10 marzo.

Norme richiamate

  • art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.

    La Corte interpreta l'aggravante come applicabile quando la cosa è esposta alla pubblica fede (per necessità, consuetudine o destinazione); nel contesto dei supermercati self‑service la vigilanza degli addetti non è continua e ciò è compatibile con la configurabilità dell'aggravante; inoltre la mera presenza di dispositivi antitaccheggio non esclude l'aggravante perché non garantisce controllo a distanza idoneo a escludere l'esposizione alla pubblica fede.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla responsabilità per le conseguenze dell'inammissibilità: la sentenza osserva che, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è dovuta la sanzione pecuniaria e le spese processuali.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014; Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019)

    Orientamenti citati per affermare che: (a) nei supermercati self‑service la vigilanza non continua può legittimare l'aggravante di esposizione alla pubblica fede; (b) la presenza di placche/antitaccheggio che rilevano il passaggio alla barriera casse non equivale a custodia continua che escluda l'esposizione della merce alla pubblica fede.

Massime di principio

  • Nei furti commessi in supermercati self‑service l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. può sussistere quando la merce è esposta alla pubblica fede e non vi sia custodía continua: la sorveglianza occasionale o a campione non esclude l'aggravante.
  • La presenza di dispositivi antitaccheggio sulle merci non è, di per sé, sufficiente a escludere l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, perché tali dispositivi producono spesso solo una rilevazione acustica al passaggio e non un controllo continuo a distanza.
  • Per contestare con successo in Cassazione la motivazione della sentenza è necessario proporre critiche argomentate e specifiche ai fatti e alla valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito; motivi generici o aspecifici portano all'inammissibilità.
  • La valutazione della recidiva e della maggiore pericolosità del reo rientra in larga misura nella discrezionalità del giudice di merito e difficilmente è sindacabile in Cassazione se fondata su una ponderata motivazione sul fatto.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, se non sussiste una colpa nella formazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende).

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