Cassazione Penale, Ordinanza n. 18209/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la decisione di merito impugnata, che aveva negato le attenuanti generiche e confermato la responsabilità per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione e chiedendo l'assoluzione per insufficienza della prova circa la commissione del fatto. Con il secondo motivo ha denunciato l'inosservanza dell'art. 62-bis c.p., lamentando il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto, in modo generico, a contestare la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito e a sollecitare un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il difensore si è limitato a richiamare giurisprudenza astratta sulle attenuanti generiche senza calarla nella concretezza del caso; inoltre la Corte di appello aveva già motivato il diniego valorizzando i numerosi precedenti penali e la reiterazione di analoghe condotte di evasione in un breve arco temporale.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche non possono essere invocate in modo astratto: il motivo deve confrontarsi con le specifiche risultanze del caso concreto e con la motivazione del giudice di merito sul punto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio attraverso censure meramente riproduttive o generiche, se il ricorso si risolve nella richiesta di un terzo giudizio di merito.
- Il vizio di motivazione è inammissibile quando non individua specifiche criticità logiche o giuridiche della sentenza impugnata, ma si limita a contrapporre una lettura alternativa delle prove.
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se non indica in che modo le circostanze del caso concreto impongano una diversa valutazione rispetto a quella resa dal giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto dal richiamo ai precedenti penali e alla reiterazione di condotte analoghe, soprattutto quando tali elementi mostrino una negativa valutazione della personalità dell'imputato.
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