Cassazione Penale, Ordinanza n. 16194/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, poiché il motivo relativo alle attenuanti generiche non è specifico e non confuta le ragioni espresse dal giudice di merito per negarle, fondate sull'assenza di resipiscenza e sui precedenti penali. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce lamentando l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che il giudice di merito aveva escluso il beneficio valorizzando, in particolare, l'assenza di resipiscenza dell'imputato e i precedenti penali a suo carico. La Corte di cassazione rileva che il motivo non si confronta con tale motivazione, risultando privo di specificità e manifestamente infondato.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate dal giudice di merito sulla base di elementi ostativi quali l'assenza di resipiscenza e i precedenti penali; in cassazione il relativo motivo deve confrontarsi specificamente con tale motivazione.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche deve essere specifico e deve confrontarsi con tutti gli elementi posti dal giudice di merito a fondamento della decisione.
- La mancata contestazione delle ragioni decisive utilizzate per escludere il beneficio rende il motivo manifestamente infondato e quindi inammissibile.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche possono assumere rilievo, tra gli altri, la mancanza di resipiscenza e i precedenti penali dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16139/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16140/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16142/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16145/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16148/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16150/2025 del 29/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →