Cassazione Civile, Ordinanza n. 22833/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce dal diniego giudiziale dell'assegno sociale a una persona che, in sede di separazione consensuale, aveva rinunciato all'assegno di mantenimento e, dopo circa un mese, aveva presentato domanda all'INPS per ottenere la prestazione assistenziale. La Corte d'appello aveva ritenuto insussistente lo stato di bisogno, valorizzando la mancata attivazione nei confronti dell'ex coniuge, gravato di un obbligo di solidarietà familiare, prima del ricorso alla solidarietà generale. Con il ricorso per cassazione la parte privata deduce violazione di legge, sostenendo che per l'assegno sociale il requisito richiesto è soltanto lo stato di bisogno effettivo, desumibile dall'assenza o insufficienza dei redditi nei limiti di legge, e che non rileva la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento o di altre utilità potenzialmente esigibili dall'ex coniuge; inoltre, l'eventuale intento fraudolento non può essere presunto, ma deve essere oggetto di specifico accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto non conforme a diritto l'affermazione secondo cui la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato escluderebbe lo stato di bisogno rilevante ai fini dell'assegno sociale, ribadendo che il requisito è solo quello dell'effettivo stato di bisogno economico, senza che assuma rilievo la mancanza di incolpevolezza o la mancata preventiva attivazione verso l'ex coniuge.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6
Per il diritto all'assegno sociale il solo requisito rilevante è l'effettivo stato di bisogno, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza dei redditi percepiti sotto la soglia legale; non rilevano redditi potenziali o la mancata richiesta di assegni all'ex coniuge, né è necessario che lo stato di bisogno sia incolpevole.
L'eventuale intento fraudolento nel creare artificialmente la situazione di bisogno deve essere oggetto di specifico accertamento giudiziale, secondo i relativi oneri di allegazione e deduzione.
Cass. Sez. Un. n. 11353 del 2004
Richiamata per il principio secondo cui un eventuale intento fraudolento non può essere presunto, ma richiede un accertamento in fatto.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, il requisito dello stato di bisogno va valutato in base alla condizione economica effettiva del richiedente, ossia all'assenza o insufficienza di redditi entro la soglia di legge.
- Non può negarsi l'assegno sociale solo perché il richiedente non abbia previamente chiesto al coniuge separato o all'ex coniuge un assegno di mantenimento o divorzile: tali redditi potenziali non equivalgono a redditi effettivamente percepiti.
- Lo stato di bisogno richiesto dalla legge non deve essere anche incolpevole; la mancata attivazione verso altri obbligati di fonte familiare non esclude di per sé il diritto alla prestazione.
- Se si ipotizza che il richiedente abbia artificiosamente creato la condizione di bisogno, tale profilo va specificamente allegato e provato nel giudizio di merito, non potendo essere desunto in via automatica.
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