Cassazione Penale, Sentenza n. 42753/2024 del 21/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in giudizio abbreviato e parzialmente riformando il GIP sul trattamento sanzionatorio, aveva confermato la loro responsabilità per il reato di truffa aggravata ai danni di un anziano e applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.. Denunciano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata considerazione dei motivi di appello diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio, che sostengono di non aver rinunciato; 2) errore nel calcolo della pena, per avere la Corte avallato la valutazione del primo giudice che ha considerato la recidiva (specifica, reiterata e infraquinquennale) come circostanza più grave rispetto alla aggravante prevista dall'art. 640, secondo comma, n. 2-bis c.p., determinando un aumento di pena non dovuto e, quindi, una pena illegale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti per motivi non consentiti e manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura, rilevando che dai verbali d'udienza i difensori avevano concordato la pena con il PM e ciò comportava l'implicita rinuncia a tutti gli altri motivi ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.. Sul secondo motivo ha ritenuto che la pena applicata non fosse illegale: la sola illegittimità della motivazione o un percorso argomentativo viziato non comportano di per sé una pena illegale, che resta l'unico caso in cui la Corte deve annullare d'ufficio. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L'accordo sulla pena tra difensore e Pubblico Ministero, perfezionato in udienza, comporta (anche implicitamente) la rinuncia a dedurre altri motivi di impugnazione; in presenza di pena concordata le censure diverse dall'illegalità della pena risultano inammissibili.
art. 640 cod. pen., secondo comma, n. 2-bis
Richiamata quale aggravante (contestata dai ricorrenti nella comparazione con la recidiva); la Corte ha però osservato che un'eventuale errata valutazione di circostanze aggravanti non determina automaticamente una 'pena illegale' salvo che la sanzione sia effettivamente diversa nella specie o ecceda i limiti edittali.
Massime di principio
- In processi con pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. la stipula dell'accordo in udienza comporta nella pratica la rinuncia (anche implicita) a contestare altri vizi della sentenza diversi dall'illegalità della pena; pertanto le impugnazioni basate su motivi diversi sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- La Corte di legittimità interviene d'ufficio solo quando sussiste una 'pena illegale' nel senso stretto (pena diversa per specie o al di fuori dei limiti edittali). Errori di motivazione o vizi nel calcolo della pena che non producono una pena materialmente illegale non comportano annullamento d'ufficio.
- Per contestare efficacemente la determinazione della pena è necessario dimostrare che la sanzione comminata eccede o è diversa rispetto a quella prevista dalla legge; contestazioni meramente argomentative o interpretative sulle aggravanti sono difficilmente decisive se la pena resta nei limiti legali.
- Difensori che intendano preservare determinati motivi di impugnazione devono esplicitamente riservarsi o non concordare la pena in udienza; l'accordo formale senza riserva rende assai problematico sollevare successivamente altre questioni in Cassazione.
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