Cassazione Penale, Ordinanza n. 21354/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 28/06/2024. L'unico motivo deduceva il mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità e dell'attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo che la valutazione di merito fosse errata. La Corte di cassazione rileva però che il motivo si fonda su enunciati ermeneutici contrari alla giurisprudenza consolidata: per la particolare tenuità della ricettazione, il valore del bene è solo un elemento concorrente in via sussidiaria, e se il valore non è esiguo la tenuità deve essere esclusa; per l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p. non conta soltanto il valore venale del bene, ma anche il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale della condotta. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano motivato adeguatamente l'esclusione di entrambe le attenuanti, valorizzando la non esiguità del complessivo pregiudizio subito dalle persone offese.
Norme richiamate
art. 62, comma primo, n. 4, c.p.
Per l'attenuante del lucro o del danno di speciale tenuità non basta considerare il solo valore venale del bene, ma occorre valutare anche il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale della condotta.
Massime di principio
- La particolare tenuità della ricettazione va esclusa quando il valore del bene non sia esiguo; il dato economico del bene costituisce un criterio concorrente solo in via sussidiaria, ma è decisivo nel senso di impedire il riconoscimento della tenuità se non presenta un effettivo carattere di modestia.
- L'attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, c.p. richiede una valutazione complessiva della condotta, che tenga conto non solo del valore del bene o del profitto, ma anche del pregiudizio effettivo o potenziale e del disvalore sociale prodotto dal fatto.
- Un motivo di ricorso che si ponga in contrasto aperto con la giurisprudenza consolidata di legittimità e che censuri una motivazione di merito adeguata è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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