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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46229/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale rimetteva gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p. per decidere, in via pregiudiziale, questioni di competenza territoriale complesse relative a più capi di imputazione (tra cui associazione mafiosa e estorsione aggravata), sostenendo la possibilità di soluzioni discordanti e la necessità di evitare decisioni difformi. La Procura Generale e parte delle difese hanno invece chiesto l'inammissibilità del rinvio, rilevando che il Tribunale non aveva effettuato una motivazione e una valutazione preliminare sufficienti (delibazione di non manifesta infondatezza) e non aveva selezionato gli atti necessari alla decisione, limitandosi a indicare la mera complessità della questione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di rinvio pregiudiziale. Ha ritenuto che il Tribunale non avesse rispettato i requisiti richiesti dall'art. 24-bis c.p.p. e dalla giurisprudenza: mancava una motivazione circostanziata che spiegasse perché si rimettesse la questione (anziché pronunciare sentenza di incompetenza quando riteneva di essere incompetente), non era stata effettuata una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza e non era stata operata una selezione motivata degli atti da trasmettere. La Corte ha quindi disposto la restituzione degli atti al Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    La norma consente al giudice procedente, in presenza di una questione di competenza territoriale, di rimettere la questione alla Corte di Cassazione; tuttavia tale rinvio è facoltativo e ammesso solo se il giudice svolge una motivazione compiuta (anche ai fini dell'art.125 c.p.p.) e una preliminare delibazione della non manifesta infondatezza della questione, non potendosi usare il rinvio come mera tutela preventiva o per timore di valutazioni difformi.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione degli atti decisori a pena di nullità; la Corte ha richiamato tale principio per richiedere che l'ordinanza che dispone il rinvio sia adeguatamente motivata.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto delle questioni preliminari sollevate ex art. 491; la decisione impone che le eccezioni di incompetenza siano valutate compiutamente dal giudice del merito, che se le accoglie deve dichiarare incompetenza e non limitarsi a rimandare senza adeguata motivazione.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)

    Ha introdotto l'art. 24-bis; la Corte interpreta la riforma nel senso di evitare che il nuovo istituto sia usato per eludere il normale regime di decisione e impugnazione della competenza, richiedendo al giudice del merito un concreto vaglio preliminare.

  • artt. 24, 28 e segg. cod. proc. pen.

    Richiamati a supporto del principio che il rito degli impugnativi sulla competenza è già disciplinato e che la Corte non deve sostituirsi alla funzione del giudice del merito né fungere da supervisore preventivo delle sue valutazioni.

Massime di principio

  • Il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p. è facoltativo e ammissibile solo se il giudice motivi compiutamente la scelta e svolga una preliminare valutazione della non manifesta infondatezza della questione.
  • Il giudice che ritenga di essere incompetente deve pronunciare sentenza di incompetenza; non può limitarsi a rimandare la questione alla Cassazione per certificare preventivamente la propria decisione.
  • La mera complessità della fattispecie o il timore di decisioni difformi non sono condizioni sufficienti per il rinvio: è necessaria una motivazione specifica e la selezione degli atti necessari alla decisione da trasmettere.
  • Il rinvio non può essere usato come strumento per pre-approvare o rafforzare in via preventiva le scelte del giudice di merito; la Corte di Cassazione non svolge funzione di corroborazione preventiva delle valutazioni di fatto o di diritto del giudice remittente.
  • Per evitare l'inammissibilità, il giudice che intende rimettere la questione deve esplicitare perché, dopo un primo esame, ritiene che la questione non sia manifestamente infondata e indicare chiaramente gli elementi e gli atti rilevanti per la decisione.

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