Cassazione Penale, Ordinanza n. 04461/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per truffa in concorso resta ferma, non essendo stata annullata la sentenza d'appello.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi, proposti congiuntamente da due imputati avverso la sentenza d'appello che li aveva riconosciuti responsabili del delitto di truffa in concorso, deducevano: 1) vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel valorizzare i loro contributi causali; 2) per entrambi, violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) per uno dei due, ulteriore violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo riproponeva una censura già esaminata e respinta in appello, mentre gli altri motivi erano privi di fondamento alla luce della motivazione dei giudici di merito sulle ragioni ostative alla particolare tenuità e alle attenuanti generiche.
Norme richiamate
individua il delitto di truffa in concorso per il quale era stata affermata la responsabilità, valorizzando il contributo causale dei ricorrenti nella messa a disposizione del conto corrente e dell'utenza telefonica.
la particolare tenuità del fatto è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è mancante o manifestamente illogica; nel caso concreto la Corte territoriale aveva indicato ragioni ostative sufficienti.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua, anche valorizzando l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti condotte criminose.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre pedissequamente motivi già dedotti in appello e già disattesi con motivazione logica e congrua.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. appartiene al giudice di merito ed è censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; è legittimo negarla quando risultino l'entità del profitto, le modalità insidiose della condotta o l'abitualità del comportamento.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivamente valutabili e la presenza di precedenti condotte criminose, anche se archiviate per particolare tenuità del fatto.
- In tema di truffa, il concorso può desumersi da contributi causali concreti e funzionali alla realizzazione del fatto, quali la disponibilità del conto di accredito del profitto e dell'utenza telefonica usata per i contatti con la vittima.
Come è indicizzato
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