Sentenza del 15/10/2015 n. 4436 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Appello - Specificità dei motivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità dell'appello tributario ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 546/1992. L'appello deve indicare motivi specifici riferiti alla sentenza impugnata: non è sufficiente formulare una richiesta generica di riforma o riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado. La parte volitiva dell'atto, cioè la richiesta rivolta al giudice d'appello, deve essere accompagnata da una parte argomentativa contenente l'indicazione delle statuizioni concretamente contestate e delle ragioni per cui esse sarebbero errate. Gli argomenti devono quindi confutare le motivazioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione e mirare a comprometterne il fondamento logico-giuridico.
La decisione
Il principio affermato è che un appello privo di una critica specifica e argomentata della sentenza di primo grado è inammissibile. La sola manifestazione della volontà di impugnare o di ottenere una decisione diversa non è sufficiente: occorre un confronto diretto con le motivazioni della sentenza impugnata. Il testo non indica gli estremi della sentenza, l'esito concreto del giudizio né quale parte abbia formalmente prevalso; pertanto, il risultato desumibile è esclusivamente l'affermazione del requisito di specificità dei motivi e della conseguente sanzione di inammissibilità in caso di sua violazione.
Norme richiamate
Art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi specifici dell'impugnazione.
La norma richiede che l'atto di appello individui le statuizioni contestate e sviluppi censure puntuali e argomentate contro le motivazioni della sentenza di primo grado. La specificità non è soddisfatta da una richiesta generica di riforma, dalla mera riproposizione delle difese precedenti o dalla sola indicazione della volontà di impugnare.
Massime di principio
- In un appello tributario occorre confrontarsi direttamente con la sentenza impugnata, indicando quali statuizioni si contestano e per quali specifiche ragioni.
- La semplice richiesta di annullamento o riforma della decisione, senza una critica argomentata alle motivazioni del primo giudice, espone l'appello all'inammissibilità.
- La riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado è sufficiente solo se accompagnata da una chiara spiegazione del motivo per cui la sentenza le avrebbe erroneamente respinte o non considerate.
- Per verificare la specificità dei motivi bisogna mettere in relazione ogni censura con una precisa parte della sentenza e indicare l'errore di fatto, di diritto o di motivazione che si intende correggere.
- Poiché il testo non identifica le parti né l'esito processuale concreto, non è possibile determinare con certezza il vincitore effettivo; la qualificazione del resistente come vincitore riflette soltanto l'ipotesi di rigetto o inammissibilità dell'appello.
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