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Sentenza

Sentenza del 15/10/2015 n. 598 - Comm. Trib. Prov. Savona

IMPOSTE SUI REDDITI - impresa familiare - accertamento - maggior reddito dell'impresa - ripartizione proporzionale pro quota ai familiari collaboratori - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale del maggior reddito accertato nei confronti di un'impresa familiare. Si contesta la possibilità di ripartire proporzionalmente tale maggior reddito tra l'imprenditore e i familiari collaboratori, imputandolo direttamente a ciascuno di essi in base alle rispettive quote. La sentenza afferma che l'impresa familiare mantiene natura di impresa individuale e si identifica giuridicamente con la persona fisica del titolare. I familiari collaboratori hanno diritto a una remunerazione percentuale correlata al reddito dichiarato dall'imprenditore, ma non sono titolari pro quota del reddito d'impresa ai fini dell'imputazione automatica del maggior reddito accertato.

La decisione

Il maggior reddito accertato non può essere ripartito proporzionalmente e imputato direttamente ai familiari collaboratori. I redditi dell'impresa familiare devono essere tassati in capo all'imprenditore, previa deduzione della quota percentuale spettante ai collaboratori familiari secondo le regole applicabili. L'accertamento, quindi, non può produrre automaticamente maggiori redditi imponibili individuali in capo ai familiari sulla sola base della loro partecipazione all'impresa familiare.

Norme richiamate

  • Disciplina fiscale dell'impresa familiare

    L'impresa familiare è fiscalmente trattata come impresa individuale: il reddito è riferibile al titolare, mentre ai familiari collaboratori può essere attribuita la quota percentuale spettante, previa deduzione dal reddito dell'imprenditore.

  • Disciplina civilistica dell'impresa familiare

    La collaborazione dei familiari attribuisce diritti di partecipazione e remunerazione, ma non trasforma l'impresa individuale in una società né comporta una contitolarità automatica del reddito d'impresa.

Massime di principio

  • Nell'impresa familiare il titolare resta l'unico soggetto cui l'impresa è giuridicamente imputata; la collaborazione dei familiari non equivale, di per sé, a una partecipazione societaria.
  • Un maggior reddito accertato non può essere distribuito automaticamente tra i familiari in proporzione alle quote indicate o alla collaborazione prestata.
  • Le quote dei collaboratori operano come deduzione e attribuzione della remunerazione secondo le regole dell'impresa familiare, non come criterio per imputare direttamente a ciascuno il maggior reddito accertato.
  • Per attribuire maggiori redditi ai familiari occorrono presupposti giuridici e fiscali autonomi, non essendo sufficiente la loro mera qualità di collaboratori dell'impresa familiare.

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