Sentenza del 15/10/2015 n. 689 - Corte di Giustizia CEE
Direttiva 92/83/CEE - Armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche - Articolo 27, paragrafo 1, lettera d) - esenzione dall'accisa armonizzata discrezionalmente stabilita da uno Stato membro - Alcol etilico - processo di fabbricazione - Utilizzazione di materiale e di locali per la pulizia e la disinfezione atti alla fabbricazione di medicinali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'accisa armonizzata pagata su 271 litri di alcol etilico al 70%, utilizzato dall'impresa per pulire e disinfettare attrezzature, impianti, locali e superfici impiegati nella fabbricazione di medicinali. Le autorità doganali bulgare avevano negato il rimborso ritenendo che l'alcol utilizzato come detergente non fosse impiegato in un processo di fabbricazione. La questione centrale era stabilire se tali attività di pulizia e disinfezione rientrassero nell'esenzione prevista per l'alcol impiegato nella fabbricazione di medicinali.
La decisione
La Corte di giustizia ha interpretato l'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/83/CEE nel senso che l'esenzione dall'accisa è obbligatoria anche per l'alcol etilico utilizzato per pulire o disinfettare materiali e locali destinati alla fabbricazione di medicinali. Non è necessario che l'alcol entri direttamente nella composizione del medicinale: è sufficiente che il suo impiego sia necessario e inerente al processo produttivo, anche per rispettare rigorosi requisiti sanitari. La normativa nazionale può prevedere condizioni per controllare l'esenzione e prevenire frodi o abusi, ma non può escludere tale utilizzo dall'esenzione. La terza questione, relativa alla certezza del diritto e al legittimo affidamento, non è stata esaminata perché superata dalla risposta alle prime due questioni. La decisione finale sulla controversia e sulle spese è stata rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Direttiva 92/83/CEE, articolo 27, paragrafo 1, lettera d)
Gli Stati membri esentano [...] i prodotti [...] impiegati [per la] fabbricazione di medicinali.
L'esenzione è obbligatoria e comprende non solo l'alcol incorporato nel medicinale, ma anche quello il cui impiego è necessario e inerente alla fabbricazione, come l'alcol usato per pulire o disinfettare materiali e locali produttivi.
Direttiva 92/83/CEE, articolo 27, paragrafo 2, lettera d)
Gli Stati membri possono esentare [...] quando sono impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole.
La disposizione prevede un'esenzione facoltativa per determinati processi produttivi, ma non è stata ritenuta applicabile al caso concreto, poiché la Corte ha ricondotto l'utilizzo dell'alcol all'esenzione obbligatoria specifica per la fabbricazione di medicinali prevista dal paragrafo 1, lettera d).
Zakon za aktsizite i danachnite skladove (ZADS), articolo 22, paragrafo 4, punto 4
L'accisa [...] viene rimborsata qualora tali prodotti vengano impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcol.
La normativa bulgara attuava un rimborso dell'accisa per l'alcol utilizzato in un processo produttivo, ma tale disciplina doveva essere interpretata e applicata in conformità con l'esenzione obbligatoria prevista dal diritto dell'Unione.
ZADS, articolo 22, paragrafo 7
L'alcol e le bevande alcoliche utilizzati come detergenti non si considerano inclusi o impiegati in un processo di fabbricazione.
La disposizione nazionale non poteva escludere automaticamente l'alcol impiegato per pulizia o disinfezione quando tali attività costituiscono una fase necessaria della fabbricazione di medicinali, perché avrebbe limitato indebitamente l'esenzione prevista dal diritto dell'Unione.
Articolo 267 TFUE
Costituisce la base della procedura di rinvio pregiudiziale mediante la quale il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia l'interpretazione del diritto dell'Unione.
Massime di principio
- Quando una norma unionale prevede un'esenzione obbligatoria per l'alcol impiegato nella fabbricazione di medicinali, l'esenzione copre anche gli usi indiretti ma necessari al processo produttivo, purché siano effettivamente inerenti alla fabbricazione.
- Non è necessario che l'alcol entri nella composizione del prodotto finale: può essere esente anche quando serve a garantire condizioni igieniche, sanitarie o tecniche indispensabili alla produzione.
- Le autorità nazionali possono imporre procedure, documentazione, tracciabilità e controlli per prevenire evasione, frode o abuso, ma non possono introdurre esclusioni generali incompatibili con la portata dell'esenzione europea.
- La qualificazione formale di un prodotto come "detergente" non è decisiva: occorre valutare concretamente la funzione svolta e verificare se pulizia o disinfezione costituiscano una fase necessaria del processo produttivo.
- In casi analoghi, l'impresa dovrebbe dimostrare il collegamento diretto tra l'uso dell'alcol, le procedure produttive e gli obblighi sanitari applicabili, conservando registri dei consumi, protocolli di disinfezione e documentazione che provi l'impiego esclusivamente produttivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 ott 2015Sentenza del 15/10/2015 n. 243 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 15 ott 2015Sentenza del 15/10/2015 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 15 ott 2015Sentenza del 15/10/2015 n. 598 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 15 ott 2015Sentenza del 15/10/2015 n. 706 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 15 ott 2015Sentenza del 15/10/2015 n. 1752 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 15 ott 2015Sentenza del 15/10/2015 n. 2100 - Comm. Trib. Prov. Genova
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →