Sentenza del 15/10/2015 n. 1752 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazioni - Sentenza dichiarativa di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere - Non appellabile per motivi attinenti l'originaria lite fiscale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha tentato di appellare la sentenza che aveva dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, conseguente all'adesione a un condono, per rimettere in discussione l'originaria lite fiscale. Ha inoltre cercato di introdurre contestazioni relative ad atti sopravvenuti agli avvisi di accertamento originariamente impugnati, sebbene tali atti fossero collegati a questi ultimi.
La decisione
L'impugnazione non è stata ritenuta ammissibile nei limiti in cui mirava a riaprire la controversia fiscale originaria o a contestare atti sopravvenuti all'interno del giudizio ormai estinto. La sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito della lite definita mediante condono. Gli eventuali atti successivi, pur se collegati agli originari avvisi di accertamento, devono essere impugnati autonomamente davanti al giudice competente, mediante una nuova azione, poiché presentano causa petendi e thema decidendum diversi.
Massime di principio
- Quando un giudizio tributario viene dichiarato estinto per cessata materia del contendere a seguito di condono, non è possibile appellare la sentenza per riaprire la controversia originaria o contestare nuovamente gli avvisi di accertamento definiti.
- L'impugnazione della sentenza di estinzione può riguardare, in linea generale, soltanto i presupposti e la correttezza della dichiarazione di estinzione, non il merito della lite ormai definita.
- Gli atti sopravvenuti, anche se causalmente collegati agli atti oggetto del giudizio estinto, devono essere contestati con un autonomo ricorso, nei termini e davanti al giudice competente.
- La valutazione dell'ammissibilità dipende dalla distinzione tra causa petendi e thema decidendum: se sono diversi rispetto al giudizio estinto, non possono essere introdotti mediante appello della sentenza dichiarativa dell'estinzione.
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