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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36190/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (estradando)

La controversia

La Corte d’appello di Milano, su richiesta della Procura generale, aveva aggravato la misura cautelare applicata alla persona richiesta in estradizione, sostituendo il precedente divieto di espatrio con la custodia cautelare di maggiore rigore, in vista dell’imminente esecuzione dell’ordine di estradizione fondato su una sentenza ormai irrevocabile. La difesa ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazioni degli artt. 714, 274, lett. b), 275 e 292 c.p.p., con riguardo alla concreta individuazione del pericolo di fuga, all’adeguatezza e proporzionalità della misura più grave e alla mancata indicazione di elementi sopravvenuti idonei a giustificare l’aggravamento. Ha evidenziato, in particolare, che la precedente decisione, pronunciata pochi mesi prima, aveva limitato la cautela al divieto di espatrio considerando il solido radicamento in Italia e la costante osservanza delle prescrizioni. La Corte di cassazione ha inoltre rilevato che non risultava eseguita l’estradizione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio l’ordinanza della Corte d’appello di Milano, rilevando la carenza integrale di motivazione sull’adeguatezza della custodia cautelare e, ancor prima, sugli elementi nuovi che avrebbero giustificato l’aggravamento. La sola sopravvenuta definitività della decisione favorevole all’estradizione non è stata ritenuta sufficiente, di per sé, a dimostrare un aggravamento del pericolo di fuga. L’ordinanza non aveva confrontato la situazione attuale con quella già valutata pochi mesi prima, né aveva spiegato perché il precedente divieto di espatrio, ritenuto sufficiente alla luce del radicamento in Italia e dell’osservanza delle prescrizioni, non fosse più adeguato. I richiami alla dimestichezza negli spostamenti e alle disponibilità economiche erano formule prive di concreti riferimenti fattuali e temporali. In tema di estradizione, l’annullamento per difetto integrale di motivazione dell’ordinanza applicativa della custodia comporta l’immediata liberazione: non è consentito mantenere la restrizione in attesa di un’integrazione motivazionale in sede di rinvio, ferma la possibilità per il giudice di merito di emettere un nuovo titolo cautelare privo del vizio rilevato. È stata ordinata l’immediata liberazione e la cancelleria è stata incaricata di darne immediata comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell’art. 626 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 714 c.p.p.

    La Corte di appello, in accoglimento della richiesta formulata dalla competente Procura generale, ha applicato a Minatti Ivanor Antonio la misura custodiale di maggiore rigore, aggravando il divieto di espatrio in precedenza disposto, in vista dell’imminente esecuzione dell’ordine di estradizione emesso nei suoi confronti sulla base di sentenza ormai irrevocabile;

    La norma è richiamata quale disciplina della misura cautelare nei confronti della persona richiesta in estradizione; nel caso concreto l’aggravamento della misura deve essere adeguatamente motivato.

  • art. 274, lett. b), c.p.p.

    le conclusioni censurate risultano essenzialmente, ma all’evidenza illegittimamente, sorrette da considerazioni di mera plausibilità — segnatamente, l’asserito aggravamento del pericolo di fuga in ragione della sopravvenuta definitività della decisione favorevole all’estradizione — che non valgono, di per sé, a fondare l’aggravamento decretato;

    Il pericolo di fuga deve essere fondato su elementi concreti e specifici; la sopravvenuta definitività della decisione favorevole all’estradizione non basta, da sola, a giustificare l’aggravamento cautelare.

  • art. 275 c.p.p.

    ritenuto che il provvedimento impugnato non espone le ragioni idonee a delineare il diverso significato assunto dalla situazione cautelare rispetto al quadro già valutato in occasione dell’applicazione della misura precedentemente adottata nei confronti dell’estradando

    La scelta della misura più grave richiede una motivazione che dimostri, alla luce del mutamento della situazione cautelare, perché la misura precedente non sia più adeguata.

  • art. 292 c.p.p.

    tali profili valutativi costituivano l’indefettibile termine di raffronto ai fini della verifica del diverso e attuale atteggiarsi del pericolo di fuga e della sopravvenuta esclusiva adeguatezza della misura di maggiore rigore e che l’omissione di tale confronto critico rende meramente apparente la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata

    La motivazione dell’ordinanza cautelare deve confrontarsi criticamente con le valutazioni precedenti rilevanti e indicare gli elementi concreti che giustificano il mutamento della misura; la mancanza di tale confronto rende la motivazione apparente.

  • art. 626 c.p.p.

    Ordina l'immediata liberazione di Minatti Ivanor Antonio e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626cod.proc.pen.

    A seguito dell’annullamento senza rinvio con immediata liberazione, la cancelleria deve darne immediata comunicazione al Procuratore generale per quanto di competenza.

Massime di principio

  • L’aggravamento di una misura cautelare in materia di estradizione richiede l’indicazione di elementi concreti sopravvenuti e una motivazione che spieghi perché il quadro cautelare sia mutato rispetto a quello valutato quando fu applicata la misura precedente.
  • La sopravvenuta definitività della decisione favorevole all’estradizione non dimostra, da sola, un aggravamento del pericolo di fuga sufficiente a giustificare una misura cautelare più grave.
  • La valutazione dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura più rigorosa deve confrontarsi con gli elementi già valorizzati a favore della misura meno restrittiva, compresi il radicamento nel territorio e l’osservanza delle prescrizioni.
  • Riferimenti generici alle disponibilità economiche o alla dimestichezza negli spostamenti, se privi di concreti agganci fattuali e temporali e non confrontati con gli elementi di segno contrario già accertati, non sostengono adeguatamente l’aggravamento cautelare.
  • In tema di estradizione, l’annullamento per difetto integrale di motivazione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare comporta l’immediata liberazione della persona richiesta in consegna e va pronunciato senza rinvio; resta possibile l’emissione di un nuovo titolo cautelare privo del vizio rilevato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari

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