Cassazione Penale, Sentenza n. 18171/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava la mancata e/o errata notifica al difensore di fiducia (avv. Guido Galletti) del decreto di trattazione del procedimento di sicurezza relativo all'udienza del 20/06/2023, con conseguente nullità dell'udienza e dell'ordinanza impugnata. La mancata notifica era dovuta, per un disguido di cancelleria, all'invio al difensore di un decreto riferito a un altro nominativo in data 07/06/2023; il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza che aveva respinto il suo appello avverso precedente provvedimento che disponeva l'espulsione dallo Stato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la notifica per l'udienza del 20/06/2023 è stata omessa nei confronti del difensore di fiducia e che, quando la presenza del difensore è obbligatoria, l'omessa notifica integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste. Inoltre, in sede precedente il Tribunale di sorveglianza di Trieste aveva sospeso l'esecutività dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art.667, comma 4, cod. proc. pen., a seguito del ricorso.
Norme richiamate
norma procedurale citata come riferimento per il tipo di impugnazione (appello avanti il Tribunale di sorveglianza)
art.667, comma 4, cod. proc. pen.
prevista la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato in presenza di specifiche condizioni; il Tribunale aveva sospeso l'esecutività dell'ordinanza impugnata ai sensi di tale norma
art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (qui richiamata per inquadrare il motivo dedotto)
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamata in relazione ai limiti della riproduzione del motivo di ricorso
art.178, comma primo lett. c) cod. proc. pen.
individua le nullità assolute; l'omessa notifica al difensore quando la sua presenza è obbligatoria costituisce nullità assoluta
art.179, comma primo cod. proc. pen.
prevede l'effetto della nullità per difetto di notifica o citazione del difensore di fiducia; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare la nullità dell'udienza e dell'ordinanza
Massime di principio
- La mancata notifica dell'udienza al difensore di fiducia quando la sua presenza è obbligatoria integra una nullità assoluta: l'atto successivo (udienza e provvedimento) può essere annullato in cassazione.
- Disguidi di cancelleria o errori formali nella notifica (invio di decreto a nominativo diverso) possono avere efficacia decisiva: comportano l'omessa notifica e quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
- Quando sussiste il vizio di notifica al difensore, la corretta rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, non la semplice sanatoria dell'atto.
- La sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato (art.667, comma 4) è uno strumento utilizzabile in sede cautelare in presenza del ricorso, per evitare effetti immediati del provvedimento poi annullato.
- Difensori e parti devono conservare prova delle comunicazioni e vigilare sulle notifiche; in presenza di udienze in camera di consiglio la verifica della regolarità delle notifiche al difensore è cruciale.
- Gli uffici giudiziari devono porre particolare attenzione ai controlli di cancelleria per evitare errori materiali che pregiudichino il diritto alla difesa e determinino nullità insuperabili.
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