Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18171/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava la mancata e/o errata notifica al difensore di fiducia (avv. Guido Galletti) del decreto di trattazione del procedimento di sicurezza relativo all'udienza del 20/06/2023, con conseguente nullità dell'udienza e dell'ordinanza impugnata. La mancata notifica era dovuta, per un disguido di cancelleria, all'invio al difensore di un decreto riferito a un altro nominativo in data 07/06/2023; il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza che aveva respinto il suo appello avverso precedente provvedimento che disponeva l'espulsione dallo Stato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la notifica per l'udienza del 20/06/2023 è stata omessa nei confronti del difensore di fiducia e che, quando la presenza del difensore è obbligatoria, l'omessa notifica integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste. Inoltre, in sede precedente il Tribunale di sorveglianza di Trieste aveva sospeso l'esecutività dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art.667, comma 4, cod. proc. pen., a seguito del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'udienza al difensore di fiducia quando la sua presenza è obbligatoria integra una nullità assoluta: l'atto successivo (udienza e provvedimento) può essere annullato in cassazione.
  • Disguidi di cancelleria o errori formali nella notifica (invio di decreto a nominativo diverso) possono avere efficacia decisiva: comportano l'omessa notifica e quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
  • Quando sussiste il vizio di notifica al difensore, la corretta rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, non la semplice sanatoria dell'atto.
  • La sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato (art.667, comma 4) è uno strumento utilizzabile in sede cautelare in presenza del ricorso, per evitare effetti immediati del provvedimento poi annullato.
  • Difensori e parti devono conservare prova delle comunicazioni e vigilare sulle notifiche; in presenza di udienze in camera di consiglio la verifica della regolarità delle notifiche al difensore è cruciale.
  • Gli uffici giudiziari devono porre particolare attenzione ai controlli di cancelleria per evitare errori materiali che pregiudichino il diritto alla difesa e determinino nullità insuperabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.