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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21651/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo debitore di rapporti di conto corrente e di aperture di credito concessi a una società, con garanzia fideiussoria prestata da più soggetti. Nel giudizio di opposizione il Tribunale revocava il decreto ma condannava i fideiussori al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta; la Corte d’appello confermava. Il fideiussore ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 1957 c.c. e dell’art. 167 c.p.c., sostenendo che l’eccezione di inefficacia della fideiussione per decorso del termine semestrale non fosse preclusa perché eccezione in senso lato e che, comunque, il termine dovesse decorrere non dalla revoca degli affidamenti o dal passaggio a sofferenza, ma dal primo inadempimento del debitore principale; ha quindi contestato la tempestività della reazione della banca. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1218 e 1227 c.c., censurando la decisione che aveva escluso la rilevanza della concessione abusiva del credito e del concorso colposo del creditore, ritenendo che tale condotta potesse essere opposta anche dal fideiussore, quale fatto idoneo a ridurre o paralizzare la pretesa garantita, e che il concorso del creditore fosse rilevante anche in un rapporto contrattuale, non solo in chiave risarcitoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che l’eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio e soggetta alle preclusioni processuali, sicché deve essere dedotta tempestivamente; ha inoltre ribadito che il termine semestrale decorre dal momento in cui il credito garantito diviene esigibile. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso in astratto la possibilità per il fideiussore di opporre il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. e la rilevanza della concessione abusiva del credito. La Corte ha precisato che l’art. 1227 c.c. esprime un principio generale applicabile anche alla responsabilità contrattuale, e che il fideiussore, ai sensi dell’art. 1945 c.c., può opporre al creditore fatti inerenti al rapporto garantito che incidano sull’an o sul quantum della pretesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1957 c.c.

    l’estinzione della fideiussione per decorso del termine semestrale costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio; il termine decorre dal momento in cui il credito garantito diviene esigibile.

  • art. 167 c.p.c.

    le eccezioni in senso stretto devono essere proposte tempestivamente nel primo atto difensivo utile, altrimenti restano precluse.

  • art. 2969 c.c.

    la decadenza derivante dall’art. 1957 c.c. è soggetta a tempestiva deduzione da parte dell’interessato perché esprime un interesse privato disponibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazione di legge e omesso esame/errore motivazionale sui punti decisivi.

  • art. 1218 c.c.

    la responsabilità da inadempimento non esclude l’operatività del principio di cui all’art. 1227 c.c. in tema di concorso colposo del creditore.

  • art. 1227 c.c.

    ha portata generale e si applica anche alla responsabilità contrattuale; il concorso colposo del creditore può ridurre o escludere la pretesa.

  • art. 1175 c.c.

    impone correttezza nell’esecuzione del rapporto e rileva ai fini della valutazione della condotta del creditore.

  • art. 1375 c.c.

    impone l’esecuzione del contratto secondo buona fede, parametro per valutare la condotta abusiva del creditore.

  • art. 1945 c.c.

    il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale che attengono al rapporto garantito, salvo quelle personali.

  • art. 642 c.p.c.

    ha costituito il fondamento della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nel giudizio di primo grado.

Massime di principio

  • L’eccezione di estinzione della fideiussione per decorso del termine ex art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto: non è rilevabile d’ufficio e deve essere proposta tempestivamente nel primo atto difensivo utile, pena la preclusione.
  • Ai fini dell’art. 1957 c.c., il termine semestrale decorre dal momento in cui il credito garantito diventa esigibile; nelle obbligazioni periodiche o frazionate, la decorrenza va verificata in relazione alle singole scadenze.
  • Il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. ha valore generale e opera anche nell’ambito della responsabilità contrattuale, incidendo sulla misura della pretesa azionata.
  • Il fideiussore può opporre al creditore, in via difensiva, i fatti che attengono al rapporto garantito e che incidono sull’an o sul quantum della pretesa, incluso il concorso colposo del creditore nella produzione o nell’aggravamento del danno.
  • La concessione o il mantenimento abusivo del credito, se effettuati in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, può rilevare anche nei confronti del fideiussore quale fatto idoneo a ridurre la garanzia escussa.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civileContratti
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaDecadenzaNesso di causalità

Testo integrale

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