Cassazione Penale, Ordinanza n. 18758/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo meramente riproduttivo di censure già vagliate e non corredato da specifica confutazione della motivazione della sentenza di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza di appello. L'unico motivo denuncia la violazione dell'art. 177 c.p.p. per la mancata celebrazione dell'udienza preliminare dopo la trasmissione degli atti al Tribunale a seguito della rescissione del precedente giudicato. Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la regressione del processo avrebbe imposto la rinnovazione dell'udienza preliminare e la possibilità di chiedere riti alternativi. La Corte rileva però che la censura ripropone questioni già esaminate e disattese in appello senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; inoltre osserva che la nullità del precedente giudizio era stata individuata nella sola udienza del 07/07/2017, con dichiarazione di assenza dell'imputato, sicché gli atti anteriori, compresa l'udienza preliminare, non risultavano travolti da nullità, e che l'imputato non aveva neppure tempestivamente chiesto al Tribunale di essere rimesso in termini per proporre riti alternativi.
Norme richiamate
La dedotta nullità processuale non è riconosciuta quando la regressione del procedimento, a seguito di rescissione del giudicato, riguarda solo gli atti compiuti dopo il momento in cui la nullità si è verificata; gli atti anteriori, inclusa l'udienza preliminare, restano validi se non colpiti dalla nullità accertata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate nei gradi di merito senza una critica specifica e puntuale della motivazione della sentenza impugnata.
- Nella rescissione del giudicato, la nullità del precedente giudizio produce effetti soltanto dal momento in cui si è verificata: gli atti antecedenti non sono automaticamente travolti, salvo che risultino direttamente inficiati dalla nullità stessa.
- La mancata richiesta tempestiva, davanti al giudice del rinvio o del nuovo giudizio, di essere rimesso in termini per formulare riti alternativi impedisce di dedurre utilmente in cassazione la lesione di tale facoltà processuale.
Come è indicizzato
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