Cassazione Penale, Ordinanza n. 27835/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva ritenuto responsabile di tentata estorsione. Con i primi due motivi ha dedotto violazione degli artt. 192, 533 e 535 c.p.p., nonché degli artt. 610 e 629 c.p., lamentando che la prova fosse stata valutata in modo non conforme al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e che il fatto dovesse essere riqualificato in violenza privata anziché in tentata estorsione. Con il terzo motivo ha censurato il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. Con il quarto motivo ha contestato il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del danno ex art. 62 n. 4 c.p. Con il quinto ha dedotto l'omessa valutazione della richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva. Con il sesto ha denunciato l'omessa valutazione di testimonianze difensive e il conseguente travisamento della prova dichiarativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto aspecifici e non consentiti i motivi relativi alla ricostruzione del fatto e alla qualificazione giuridica, osservando che la doppia conforme di merito aveva motivato in modo coerente e logico sulla sussistenza degli elementi della tentata estorsione ex artt. 56 e 629 c.p. Ha poi escluso la sindacabilità in cassazione delle doglianze sulla recidiva, sulle attenuanti generiche e sulla sostituzione della pena, rilevando anche che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e le censure sulle prove difensive erano questioni non specificamente devolute in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di valutazione della prova, ma la Corte ribadisce che la ricostruzione di merito non era illogica né contraddittoria.
Invocato dal ricorrente sul principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ritiene infondata la censura perché la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata.
Censurato dal ricorrente nel quadro dei vizi di motivazione/prova; nessuna violazione accertata.
Richiamato per sostenere la riqualificazione del fatto in violenza privata; la Corte esclude la diversa qualificazione e conferma la tentata estorsione.
Norma incriminatrice della tentata estorsione contestata e confermata nei giudizi di merito.
Indicano la fattispecie di tentata estorsione ritenuta integrata sulla base degli elementi probatori valorizzati nei giudizi di merito.
Riguarda il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto adeguatamente motivato in base alla capacità criminale e ai precedenti dell'imputato.
Riguarda il riconoscimento della recidiva, ritenuto correttamente motivato in relazione alla progressione criminosa e ai precedenti penali.
L'attenuante della lieve entità del danno è stata ritenuta non deducibile perché non specificamente devoluta con l'appello.
Richiamato con riferimento alla sostituzione della pena detentiva; la Corte conferma il diniego in ragione della gravità della condotta e della pericolosità desunta dai precedenti.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una mera richiesta di rilettura del compendio probatorio o di scelta di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella motivatamente accolta dai giudici di merito.
- Quando vi è doppia conforme, la motivazione del giudice di appello che recepisce quella di primo grado è fisiologica e può integrare una risposta sufficiente alle censure difensive, purché sorretta da un percorso logico coerente.
- La doglianza è inammissibile per aspecificità se non si confronta con le ragioni decisive poste a base della decisione impugnata e si limita a contrapporre una lettura alternativa delle prove.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
- La recidiva può essere motivatamente riconosciuta quando la pluralità di precedenti omogenei e la commissione del fatto durante una misura restrittiva evidenzino una progressione criminosa e una maggiore pericolosità del reo.
- Le questioni non devolute con l'atto di appello e non rilevabili d'ufficio non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.
- La concessione o il diniego delle sanzioni sostitutive della pena detentiva richiede un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se la motivazione di merito non è manifestamente illogica.
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