Cassazione Penale, Sentenza n. 25568/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice del riesame)
La controversia
La vicenda riguarda una misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicata a carico di una donna, ritenuta coinvolta nella gestione e nel favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione all'interno di un esercizio pubblico qualificato come centro massaggi. Secondo l'addebito cautelare, la condotta si sarebbe concretizzata nell'aver sfruttato, favorito e comunque tollerato la prostituzione di una donna non identificata, gestendo di fatto una casa di prostituzione, intrattenendo contatti telefonici con i clienti, accogliendoli, indirizzandoli alle prostitute e pubblicando inserzioni su internet e sulla stampa. La ricorrente proponeva quattro motivi di ricorso per cassazione: 1) nullità per omessa traduzione in lingua cinese dell'ordinanza del riesame, con dedotta violazione del diritto di difesa; 2) inefficacia della misura per tardivo deposito della motivazione dell'ordinanza del riesame; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, sostenendo che i dati valorizzati dal giudice erano generici o non recenti e che mancavano elementi idonei a dimostrare il pericolo di reiterazione; 4) violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione, assumendo che il Tribunale avrebbe mutato la qualificazione del fatto, passando dalla gestione di casa di prostituzione al mero favoreggiamento della prostituzione, con conseguente errore applicativo dell'art. 3 l. n. 75 del 1958.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'omessa traduzione dell'ordinanza del riesame nella lingua dell'alloglotto non determina nullità né inefficacia della misura cautelare, ma incide solo sul decorso del termine per ricorrere, e che in ogni caso non era stato indicato alcun concreto pregiudizio difensivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il Tribunale del riesame aveva correttamente fissato il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione e il deposito era avvenuto nei termini. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo perché le doglianze miravano a una rivalutazione del merito cautelare, preclusa in cassazione, e perché la motivazione sull'attualità del pericolo di reiterazione era congrua, valorizzando pubblicizzazione su larga scala, durata annuale dell'attività, offerta di prestazioni sessuali a pagamento e adeguatezza dell'obbligo di presentazione anche in considerazione del sequestro dell'immobile. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, affermando che nel procedimento cautelare il giudice può ritenere sussistente una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti, purché non sostituisca i fatti posti a base della misura con fatti nuovi; nel caso concreto il Tribunale aveva ricondotto la condotta, sulla base degli elementi acquisiti, a tolleranza abituale, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, senza violare il principio di correlazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La mancata traduzione dell'ordinanza di riesame nella lingua nota all'indagato non integra nullità del provvedimento; rileva solo ai fini della decorrenza del termine per impugnare, salvo specifica dimostrazione di un concreto pregiudizio difensivo.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno delle garanzie del giusto processo e del diritto di difesa, ma il motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile.
art. 6 CEDU
Invocato dalla difesa in relazione alla comprensione del provvedimento cautelare; la Corte non ne ha ravvisato violazione concreta.
art. 14 Patto Internazionale sui diritti civili e politici
Richiamato dalla ricorrente sul tema della traduzione degli atti e del diritto di difesa; non ha inciso sull'esito.
Il termine di deposito della motivazione dell'ordinanza di riesame è stato ritenuto correttamente rispettato, poiché il Tribunale aveva indicato 45 giorni e il deposito è avvenuto entro tale termine.
Norma richiamata nel motivo relativo al deposito della motivazione; non è stata ritenuta violata.
Richiamato in relazione alla motivazione del provvedimento e ai vizi denunciati, ma senza accoglimento.
Le esigenze cautelari sono state ritenute adeguatamente motivate in riferimento al pericolo di reiterazione del reato.
La scelta della misura è stata considerata congrua e non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è illogica in modo manifesto.
art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.
Le censure dedotte sono state ricondotte a violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte le ha ritenute inammissibili o manifestamente infondate.
Nel procedimento cautelare non opera un principio di immutabilità della qualificazione giuridica del fatto, purché resti fermo il medesimo accadimento storico posto a base della misura.
Richiamato nel motivo sulla correlazione tra contestazione e decisione; la censura è stata respinta.
art. 3 l. n. 75 del 1958
La Corte ribadisce che la disposizione contiene più autonome figure di reato; il giudice del riesame può riqualificare il fatto tra le diverse ipotesi di sfruttamento, favoreggiamento o tolleranza della prostituzione senza violare la correlazione, se i fatti storici restano gli stessi.
In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Richiamato quale base della possibilità di aumentare la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Richiamo finale alla necessità di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La mancata traduzione dell'ordinanza del riesame nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotto non determina di per sé nullità del provvedimento cautelare né l'inefficacia della misura; può incidere solo sulla decorrenza del termine per ricorrere, salvo che sia allegato e dimostrato uno specifico pregiudizio concreto al diritto di difesa.
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari la Corte di cassazione non può rivalutare il merito degli elementi indiziari o delle esigenze cautelari, ma può solo verificare la tenuta giuridica e la mancanza di manifesta illogicità della motivazione.
- Il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità organizzate, professionali e protratte nel tempo della condotta contestata, anche attraverso elementi come pubblicità dell'attività, durata dell'azione e modalità di gestione dell'organizzazione illecita.
- Nel procedimento cautelare non vige un principio di immutabilità della qualificazione giuridica del fatto: il giudice del riesame può confermare la misura anche sulla base di una diversa sussunzione giuridica, purché non sostituisca o integri i fatti storici posti a base del provvedimento con fatti nuovi.
- La disposizione incriminatrice dell'art. 3 l. n. 75 del 1958 è interpretata come norma a più fattispecie autonome; sfruttamento, favoreggiamento e gestione di casa di prostituzione sono figure distinte, ma possono essere ricondotte al medesimo nucleo fattuale ai fini cautelari se la contestazione storica resta invariata.
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