Cassazione Civile, Ordinanza n. 20036/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società importatrice, del preavviso di rigetto e del successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di revisione di un accertamento doganale relativo a una dichiarazione di importazione di modellini di auto di lusso. L’accertamento aveva recuperato maggiori diritti di licenza, comprensivi di IVA e interessi, ritenendo che le royalties dovute per l’uso dei marchi dovessero concorrere alla determinazione del valore in dogana delle merci. La società aveva contestato sia il mancato accoglimento delle proprie osservazioni in sede amministrativa, sia la sussistenza dei presupposti per l’inclusione delle royalties nel valore doganale, sostenendo che mancava un collegamento societario o contrattuale tra venditore estero, licenziante e acquirente, e che le clausole contrattuali richiamate dall’Ufficio non dimostravano un controllo del licenziante sul produttore tale da rendere il pagamento delle royalties una condizione della vendita. In Cassazione ha articolato cinque motivi: i primi due per violazione delle norme unionale in tema di valore doganale e diritti di licenza, deducendo anche un’erronea lettura dei documenti di prassi TAXUD; i terzi e quarti per motivazione apparente della sentenza d’appello, con particolare riferimento al preteso controllo del licenziante sul produttore e all’irrilevanza del controllo sul prodotto; il quinto per omesso esame di un fatto decisivo, ossia che i beni importati erano semplici modellini e che la loro concezione e tecnologia erano proprie della società importatrice, non del titolare del marchio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto. Ha affermato che la sentenza di merito, pur con richiami normativi in parte riferiti a discipline previgenti, era sostanzialmente corretta nella soluzione adottata e necessitava solo di correzione dei riferimenti normativi. In particolare, ha confermato che, ai fini dell’art. 71 CDU e dell’art. 136 del regolamento di esecuzione, le royalties possono essere incluse nel valore in dogana quando sono relative alle merci e costituiscono condizione della vendita, condizione che può risultare anche implicitamente e non richiede necessariamente un collegamento societario o contrattuale tra venditore e licenziante. Ha inoltre escluso che vi fosse motivazione apparente: la sentenza impugnata aveva spiegato che le clausole del contratto di licenza integravano un controllo sul produttore, rilevante ai fini doganali, e che l’assenza di un controllo sul prodotto non era decisiva. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività del fatto dedotto. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, comma 4-bis, d.lgs. n. 374/1990
La Corte d’appello aveva escluso che le osservazioni della contribuente imponessero una motivazione ulteriore rispetto al dissenso dell’Ufficio; la Cassazione non ha ravvisato violazione della norma.
artt. 70 e 71 Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU)
Il valore in dogana si determina sul valore di transazione; i diritti di licenza si includono quando sono relativi alle merci e costituiscono condizione della vendita, anche in assenza di un collegamento societario o contrattuale tra venditore e licenziante.
art. 136 Reg. (UE) n. 2447/2015
La norma codifica i criteri per ritenere i corrispettivi e diritti di licenza connessi alle merci importate e pagati come condizione della vendita; la condizione può essere implicita o esplicita.
art. 127 Reg. (UE) n. 2447/2015
La nozione di controllo è ampia e ricorre quando una parte è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti all’altra.
art. 32, par. 1, lett. c), Reg. CE n. 2913/1992 (CDC)
Richiamato come disciplina previgente sostanzialmente corrispondente alla regola sull’inclusione delle royalties nel valore doganale.
art. 157 Reg. CE n. 2454/1993
È indicato come disciplina previgente rispetto al nuovo quadro del CDU; la Corte ne evidenzia la discontinuità letterale ma la continuità del principio sulla condizione di vendita.
art. 267 TFUE
La Corte ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenendo il quadro interpretativo già consolidato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per i motivi di ricorso per violazione di legge in materia doganale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo ha ritenuto inammissibile per difetto di decisività.
La ricorrente lo invocava per sostenere la non contestazione del fatto relativo alla natura dei beni importati; la censura non è stata accolta.
Richiamato per il deposito della memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Ai fini del valore in dogana, le royalties o i diritti di licenza si includono nel prezzo delle merci importate quando sono riferibili alle merci e costituiscono una condizione della vendita, anche se tale condizione non è espressamente formulata nel contratto.
- La nozione di "condizione della vendita" va accertata in concreto guardando all’assetto dei rapporti contrattuali: ciò che rileva è se il venditore non avrebbe venduto le merci senza il pagamento delle royalties.
- Nel nuovo quadro doganale unionale, il collegamento societario o contrattuale tra venditore e licenziante non è requisito necessario per l’inclusione delle royalties nel valore doganale; può essere solo uno degli indici valutabili.
- Il controllo rilevante ai fini doganali non coincide con il mero controllo di qualità del prodotto, ma può consistere anche in un controllo sul produttore, idoneo a incidere sui rapporti contrattuali e sui flussi economici a tutela del marchio e del pagamento delle royalties.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello che integra un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è censurabile in sede di legittimità la mera insoddisfazione per la ricostruzione fattuale e argomentativa del giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il fatto dedotto non sia decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
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