Cassazione Penale, Sentenza n. 27388/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso la sentenza che ha confermato la condanna per la contravvenzione ex art. 707 c.p. (possesso di arnesi atti allo scasso). Il ricorrente deduce vizio di motivazione sull'elemento oggettivo (non provata l'idoneità degli strumenti), censura l'uso dei precedenti e del suo silenzio da parte dei giudici di merito, richiama la sentenza Corte Cost. n.225/2008 per un'interpretazione limitativa della fattispecie e contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale n.225/2008 e condivisibile la valutazione dei giudici di merito: l'imputato, con precedenti specifici, è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso e non ha fornito spiegazioni sulla loro destinazione lecita. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate per carenza di elementi di meritevolezza. Condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma sanziona il possesso, da parte di persone con precedenti specifici, di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà se non giustificata la loro destinazione lecita; richiede la valutazione congiunta della qualità del soggetto, dell'idoneità degli oggetti e dell'assenza di giustificazione.
Sentenza Corte Costituzionale n.225/2008
Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sull'art. 707 c.p., riconoscendo la discrezionalità del legislatore nel tutelare il bene mediante fattispecie che colpiscono situazioni di pericolo. Ha indicato i tre elementi che il giudice deve valutare (qualità del soggetto, possesso di oggetti idonei, incapacità di giustificare la detenzione) per evitare di sanzionare fatti privi di pericolosità.
Norma procedurale richiamata relativa al contraddittorio scritto nei procedimenti in Cassazione; citata come regola sul trattamento del ricorso.
Costituzione (artt. 3, 13, 24, 25, 27)
Articoli richiamati nella censura alla norma penale nella questione sollevata davanti alla Corte Costituzionale, ma ritenuti non idonei a invalidare la legittimità dell'art. 707 c.p. secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'art. 707 c.p. vanno valutati congiuntamente tre elementi: la qualità del soggetto (precedenti specifici), l'idoneità concreta degli oggetti a forzare congegni e l'assenza di una giustificazione plausibile della loro destinazione lecita.
- L'idoneità degli strumenti non si esclude automaticamente perché sono strumenti comuni a lavori leciti; il giudice deve valutare le caratteristiche tecniche e il contesto per stabilire se siano atti allo scasso.
- Il silenzio dell'imputato non ha valore assoluto di prova contraria, ma in assenza di spiegazioni e in presenza di altri indizi (es. precedenti, circostanze di ritrovamento) può legittimamente rafforzare l'inferenza sulla destinazione illecita degli strumenti.
- L'onere probatorio rimane in capo all'accusa, ma il giudice può formulare valutazioni logico-probabilistiche sulle circostanze note; la mancanza di prova diretta non impedisce la condanna se gli elementi indiziari, valutati nel loro complesso, risultano convincenti.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi concreti di meritevolezza: la loro esclusione è legittima se i giudici riscontrano assenza di fatti o condizioni che giustifichino la riduzione della pena.
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