Cassazione Penale, Sentenza n. 39404/2025 del 05/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello per genericità e aspecificità dei motivi ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. La difesa aveva chiesto la derubricazione della rapina in furto sostenendo che la cosiddetta "violenza" fosse costituita da meri strattonamenti/divincolamenti e non da reale violenza, e, in via subordinata, il riconoscimento della fattispecie tentata poiché l'imputata, pur allontanandosi in bicicletta, non sarebbe stata mai persa di vista dai vigilanti che l'avevano inseguita e indicata agli intervenuti; inoltre era censurata la mancata considerazione della figura del concorrente indicato come "ignoto complice"
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato l'applicabilità del nuovo requisito di specificità previsto dal comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p. ma ha censurato la Corte territoriale per non essersi adeguatamente confrontata col contenuto dell'atto di appello, operando in pratica una valutazione di merito e non verificando le specifiche doglianze esposte, in particolare sul punto del tentativo e sulla qualificazione del concorrente. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Bologna per un nuovo giudizio
Norme richiamate
Disciplina dell'ammissibilità dell'appello; dopo la riforma richiede che i motivi siano specifici e puntuali nella formulazione per ogni richiesta contenuta nell'impugnazione
art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.
«l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione»
Introdotto dal d.lgs. n.150/2022; impone un requisito di specificità 'estrinseca' che obbliga a enunciare per ciascuna richiesta i rilievi critici rispetto ai fatti o alle ragioni giuridiche esposte nella decisione impugnata, permettendo al giudice d'appello di individuare i punti critici e di svolgere il sindacato di merito
art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Attribuisce al giudice d'appello il potere di dichiarare l'inammissibilità dell'appello per genericità/aspecificità dei motivi mediante procedura de plano
d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, art.33, comma 1, lett. d)
Norma che ha introdotto la modifica all'art.581 (comma 1-bis) riguardante i requisiti di specificità dei motivi di impugnazione
art. 591 cod. proc. pen., comma 2 e art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte osserva che il sindacato di ammissibilità ai sensi degli artt.581 e 591 non può comprendere la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi come avviene invece in sede di cassazione (art.606, comma 3); quindi l'appello non è respingibile per manifesta infondatezza se i motivi sono formalmente specifici
Massime di principio
- L'appello è inammissibile se ogni singola richiesta non indica in modo puntuale ed esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata (specificità estrinseca).
- Nella redazione del motivo d'appello occorre indicare i punti della sentenza contestati e le ragioni essenziali per cui si contesta la valutazione del primo giudice; non è sufficiente una generica riproposizione di censure già svolte.
- Il giudice d'appello, nel vagliare l'ammissibilità, non deve sostituirsi al merito né decidere sulla manifesta infondatezza dei motivi come farebbe la Cassazione; tuttavia deve verificare se i rilievi sono effettivamente enunciati e confrontabili con le ragioni della decisione impugnata.
- Se l'atto di appello contiene argomentazioni specifiche (anche se ripetitive rispetto al primo grado) che consentono di individuare le critiche ai capi e punti della decisione, tali motivi devono essere valutati nel contraddittorio e non possono essere dichiarati inammissibili de plano.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente può ottenere l'annullamento dell'ordinanza se dimostra che la Corte territoriale non si è confrontata in concreto con l'apparato argomentativo dell'appello; ciò può condurre alla rinnovazione del giudizio in appello.
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