Cassazione Penale, Sentenza n. 39164/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per erronea applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato (art. 99 in combinato con art. 75 d.P.R. 115/2002) a causa della mancata liquidazione degli onorari difensivi relativi al giudizio di opposizione; istanza di liquidazione depositata all'udienza del 26/01/2022 e non accolta dal giudice dell'opposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene il difensore abbia diritto alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'opposizione (perché il patrocinio si estende alle procedure connesse e gli effetti decorrono dalla presentazione della domanda), la richiesta di liquidazione deve essere proposta davanti al giudice del processo principale (o della fase principale) nel quale l'attività difensiva è stata svolta. Pertanto la mancata liquidazione da parte del giudice dell'opposizione non legittima il ricorso; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002, art. 75, comma 2
La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico
Estende il patrocinio a spese dello Stato alle procedure derivate o connesse (fra cui l'opposizione), confermando il diritto del difensore alla liquidazione per l'attività svolta in tali sub-procedimenti.
d.P.R. n. 115/2002, art. 83, comma 2
Stabilisce che la liquidazione degli onorari e delle spese è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; la Corte interpreta che la competenza a liquidare è del giudice del procedimento principale o della fase cui si riferisce la richiesta.
d.P.R. n. 115/2002, art. 83, comma 3-bis
Il decreto di pagamento é emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta
La norma riguarda il tempo della liquidazione (momento in cui il decreto di pagamento è emesso) e non modifica l'individuazione del giudice competente a pronunciare la liquidazione.
Regola l'opposizione al decreto che rigetta la domanda di patrocinio; la Corte riconosce che l'opposizione è un sub-procedimento connesso rientrante nell'ambito del patrocinio.
Il criterio di liquidazione basato sulla 'natura dell'impegno professionale' è valutabile principalmente dal giudice davanti al quale l'attività professionale è stata svolta.
Assimila, ai fini della liquidazione delle spese, il difensore, l'ausiliario e il consulente tecnico; supporta l'idea che il giudice che ha visto l'attività è il più idoneo a valutarne il compenso.
d.P.R. n. 115/2002, art. 106, comma 1
Secondo la giurisprudenza richiamata, il compenso per le impugnazioni si liquida salvo che le impugnazioni siano dichiarate inammissibili; contribuisce a riconoscere la liquidabilità delle attività difensive in sub-procedimenti connessi.
Massime di principio
- Il diritto del difensore alla liquidazione dei compensi comprende anche l'attività svolta nei sub-procedimenti connessi (es. opposizione al rigetto dell'istanza di patrocinio), poiché il patrocinio produce effetti fin dalla data di presentazione della domanda.
- La competenza per la liquidazione degli onorari spetta al giudice della fase o del grado principale cui si riferisce la richiesta (il 'giudice procedente' del procedimento principale), non necessariamente al giudice che ha trattato il sub-procedimento di opposizione.
- Se il giudice dell'opposizione omette di liquidare, il difensore deve rivolgere la richiesta di liquidazione al giudice del procedimento principale; l'art. 83 comma 3-bis non sposta la competenza, ma solo il momento della emissione del decreto di pagamento.
- Nelle impugnazioni e nei sub-procedimenti connessi, la liquidazione non è esclusa salvo che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile; quindi normalmente è dovuto il compenso per l'attività svolta.
- Per evitare contestazioni proceduralmente inutili, è consigliabile che la richiesta di liquidazione sia proposta sia davanti al giudice del sub-procedimento (se previsto) sia, in ogni caso, davanti al giudice del procedimento principale o della fase principale.
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