Cassazione Penale, Sentenza n. 1797/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 599, 178 e 191 c.p.p.), sostenendo che la Corte di Appello aveva rinnovato l'istruttoria e reso decisive dichiarazioni assunte in udienza (escussione della persona offesa) senza garantire il contraddittorio e senza motivare la necessità della rinnovazione istruttoria, nonché senza provvedimenti intermedi e senza la presenza del difensore, in un contesto procedurale adattato per l'emergenza pandemica (deposito di memorie in luogo della presenza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato perché la Corte di Appello, dopo avere disposto accertamenti delegati, ha poi ulteriormente rinnovato l'istruttoria escutendo la parte civile senza motivare la necessità di tale rinnovazione, violando l'obbligo motivazionale. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati risultano estinti per prescrizione alla data 01/09/2020 (in assenza di sospensioni) e ha rinviato al giudice civile competente per il valore in grado d'appello. Spese al definitivo.
Norme richiamate
Riferimento al rito camerale; la Corte richiama la disciplina del dibattimento camerale e le esigenze di contraddittorio quando si valutano atti istruttori in udienza camerale.
Richiamato implicitamente nel quadro dei riti camerali adottati durante l'emergenza pandemica; la Corte valorizza che anche in tali riti va garantito il diritto di difesa.
Richiamato come parametro di valutazione del vizio di motivazione e della correttezza dell'assunzione e valutazione della prova.
Riferimento alle prove testimoniali e alla loro utilizzazione: la Corte evidenzia che l'assunzione di dichiarazioni in assenza del contraddittorio può rendere la prova inidonea se non adeguatamente motivata.
La Corte precisa che, quando il giudice d'appello dispone la rinnovazione del dibattimento, deve motivare espressamente le ragioni che la impongono: se per sollecitazione di parte va motivata l'impossibilità di decidere allo stato degli atti; se d'ufficio va motivata l'assoluta necessarietà della rinnovazione.
d.l. 28 ottobre 2020, n.137, art. 23, co. 8
Richiamato solo in ordine alle richieste scritte presentate dal Pubblico Ministero e dal difensore della parte civile ai sensi della norma emergenziale; la Corte tuttavia insiste sul fatto che le modalità adottate per l'emergenza non esonerano dall'obbligo del contraddittorio e della motivazione.
Massime di principio
- La Corte d'appello che decide di rinnovare l'istruttoria deve motivare esplicitamente la necessità della rinnovazione (se accoglie la richiesta) indicando perché non è possibile decidere sugli atti già acquisiti.
- L'assunzione di dichiarazioni decisive (es. escussione della persona offesa) senza la presenza del difensore o senza contraddittorio può comportare vizio procedurale idoneo all'annullamento della sentenza.
- Le misure processuali adottate per l'emergenza sanitaria (deposito di memorie in luogo della presenza) non eliminano l'obbligo di garantire il principio del contraddittorio e adeguata motivazione delle scelte istruttorie.
- Quando un vizio procedurale incide sulla correttezza dell'assunzione o della valutazione della prova, la Cassazione può annullare la sentenza; se nel frattempo è sopravvenuta la prescrizione dei reati, l'annullamento può essere pronunciato senza rinvio agli effetti penali.
- In caso di annullamento per vizi procedurali sugli aspetti penali, le questioni civili (risarcimento danni) possono essere rinviate al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
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