Sentenza n. 590/2026 - Lecce, Sezione 1
per l’accertamento del silenzio tenuto dal Comune di Brindisi sull’istanza della Società relativa all’UMI 7 del comparto F1 Zona Sant’Elia, Viale Caduti di Via Fani; e per la condanna del Comune di Brindisi a provvedere, nell’assegnando termine, sulla predetta istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune di Brindisi sull’istanza del 30 gennaio 2025 relativa alla modifica della convenzione urbanistica del comparto F1/20 e alla trasformazione della destinazione d’uso dell’UMI 7
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società proprietaria di un comparto edificatorio in zona F/1 del PRG di Brindisi ha chiesto l’autorizzazione a realizzare cinque corpi di fabbrica a destinazione commerciale e di servizio, previa modifica della convenzione urbanistica e della destinazione d’uso alberghiera dell’UMI 7. Ha proposto azione avverso il silenzio, deducendo l’inerzia dell’amministrazione comunale nell’adozione di una determinazione conclusiva. Dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha trasmesso una nota con la quale ha affermato che la proposta avrebbe potuto essere conforme alle NTA del PRG, ma che erano ancora necessarie valutazioni sull’interesse pubblico, sugli standard urbanistici e sulla situazione societaria dell’istante, posta in liquidazione. La ricorrente ha contestato che tale nota non costituisse una risposta conclusiva all’istanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la nota comunale successiva alla proposizione del giudizio avesse contenuto sostanzialmente dilatorio e soprassessorio: non conteneva una decisione finale sull’istanza e non formalizzava neppure puntuali richieste istruttorie idonee a definire il procedimento. In applicazione dell’art. 2, comma 1, l. 241/1990, il Comune è stato condannato ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, determinazioni espresse e conclusive sull’istanza. È stata prevista, in caso di inutile decorso del termine, la possibile nomina di un commissario ad acta su istanza di parte, con spese a carico dell’amministrazione. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
L’Amministrazione deve concludere il procedimento avviato su istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso.
L’amministrazione è tenuta a definire espressamente il procedimento avviato su istanza del privato; una nota interlocutoria, dilatoria o soprassessoria, priva di decisione finale e di puntuali richieste istruttorie, non soddisfa tale obbligo.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, una comunicazione dell’amministrazione successiva alla proposizione del ricorso non determina il venir meno dell’inerzia quando si limiti a prospettare ulteriori valutazioni o approfondimenti senza adottare una decisione finale sull’istanza.
- L’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. 241/1990 richiede l’adozione di una determinazione espressa e conclusiva; non è sufficiente una nota dal contenuto meramente dilatorio o soprassessorio.
- Quando l’amministrazione non abbia concluso il procedimento avviato su istanza di parte, il giudice amministrativo può ordinare l’adozione di una determinazione finale entro un termine assegnato, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione discrezionale dell’istanza.
- La mancata adozione del provvedimento nel termine giudiziale può giustificare, su istanza della parte interessata, la nomina di un commissario ad acta con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 821/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 822/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 823/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 824/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 825/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 826/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →