Cassazione Penale, Ordinanza n. 31782/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ricorreva per cassazione deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.: lamentava mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di patteggiamento, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente esposto il proprio convincimento e che l'accordo sulla pena non lo esonerasse dall'obbligo di motivare sulle condizioni richieste dall'art. 444, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. introdotta dalla l. n. 103/2017, contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto, fondato in modo generico su carenze e illogicità della motivazione, non rientrava tra quelli ammessi. Poiché il ricorso era proposto contro sentenza di patteggiamento successiva alla novella, è stato trattato de plano. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; il giudice non è esonerato da ogni verifica, ma il ricorso avverso la sentenza è soggetto ai limiti speciali previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo censure sulla motivazione non riconducibili alle ipotesi tipizzate
il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma
per i ricorsi contro sentenze di patteggiamento successive alla novella, consente la trattazione de plano
ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
costituisce il parametro invocato dal ricorrente per denunciare mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ma tale doglianza non è ammissibile nei limiti speciali del patteggiamento
art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103
inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento
art. 1, comma 62, l. 23 giugno 2017, n. 103
il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis
ha previsto la trattazione de plano del ricorso nei casi disciplinati dal nuovo regime del patteggiamento
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi precluse censure generiche sulla motivazione o sul merito della valutazione del giudice.
- La doglianza di mancanza o manifesta illogicità della motivazione non è proponibile, di per sé, avverso la sentenza di patteggiamento, salvo che si traduca in uno dei vizi tipizzati dalla norma speciale, come difetto di volontà, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica o illegalità della pena.
- Per i ricorsi contro sentenze di patteggiamento emesse dopo la riforma del 2017, la trattazione avviene de plano secondo l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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