Cassazione Civile, Ordinanza n. 34811/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, ha cassato la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva dichiarato inammissibile l'appello, e ha rinviato al Tribunale di Avellino in diversa composizione per un nuovo esame, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una utente aveva convenuto la società concessionaria del servizio radiotelevisivo sostenendo di pagare regolarmente il canone ma di non riuscire comunque a ricevere tutti i canali trasmessi, chiedendo il risarcimento del pregiudizio per il mancato godimento del servizio televisivo. Il giudice di pace aveva accolto la domanda liquidando una somma di euro 300. La società aveva proposto appello, ma il Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che la decisione di primo grado fosse stata resa secondo equità e che l'impugnazione non denunciasse vizi deducibili avverso una sentenza equitativa. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi connessi, violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c. perché il giudice di pace aveva espressamente dichiarato di decidere secondo diritto; inoltre ha dedotto violazione degli artt. 7, 10 e 14 c.p.c. sostenendo che la domanda, pur quantificata in origine in euro 1000 con richiesta di contenimento nei limiti di competenza del giudice di pace, non poteva considerarsi entro il limite di euro 1000 per la decisione secondo equità, non rilevando la diversa indicazione fatta ai soli fini fiscali. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, ha affermato che per stabilire se la sentenza del giudice di pace sia stata resa secondo diritto o secondo equità occorre avere riguardo alla qualificazione espressamente attribuita dal giudice stesso al proprio provvedimento, applicandosi il principio di apparenza, e ha precisato che la dichiarazione di valore resa ai soli fini fiscali non determina il valore della lite ai fini dell'art. 113 c.p.c. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza del Tribunale e rinviato alla medesima corte territoriale in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per stabilire se la decisione del giudice di pace sia resa secondo diritto o secondo equità rileva la qualificazione data dallo stesso giudice al provvedimento; se il giudice dichiara di decidere secondo diritto, la sentenza va trattata come tale ai fini dell'impugnazione.
L'appellabilità della sentenza dipende dalla natura della decisione di primo grado; se la pronuncia non è equitativa, non opera il regime limitativo delle impugnazioni contro le sentenze secondo equità.
La dichiarazione di valore resa ai soli fini fiscali non coincide necessariamente con il valore della lite e non è decisiva per stabilire se la causa rientri nel limite per la decisione secondo equità.
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione, opera il principio di apparenza: rileva la qualificazione del provvedimento data dal giudice che lo ha emesso, indipendentemente dalla sua esattezza.
- La sentenza del giudice di pace va considerata pronunciata secondo diritto quando il giudice abbia espressamente dichiarato di decidere in tal modo; non può essere riqualificata come sentenza equitativa solo per il contenuto della controversia.
- Il limite per la decisione secondo equità del giudice di pace va verificato sulla base del valore effettivo della domanda, mentre la mera dichiarazione di valore ai fini fiscali non è sufficiente a determinare il valore della lite.
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