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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51182/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere (per il delitto di omicidio, con condanna a 18 anni) con misura meno afflittiva (arresti domiciliari o ricovero ospedaliero). La ricorrente, tramite difensore, denunciava violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio della motivazione, sostenendo la non pericolosità della stessa alla luce della condotta processuale all'udienza del 5/7/2023, dell'efficacia delle cure farmacologiche ricevute in carcere e del tempo trascorso dall'arresto (9/12/2020) come indice di attenuazione del quadro cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, assertività e per essere mera reiterazione di argomentazioni già esaminate nel merito senza una specifica e nuova critica alla motivazione del Tribunale. Ha ritenuto irrilevanti le valutazioni soggettive del difensore circa il comportamento processuale o l'efficacia del trattamento farmacologico, in quanto non idonee a confutare la motivazione del Tribunale. Richiamando la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., ha affermato che il decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento di novità capace di superare la presunzione di attualità e concretezza del pericolo per i reati ivi indicati. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e ha disposto gli adempimenti di cancelleria (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello cautelare; il ricorso era un appello cautelare avverso misura cautelare e la Corte ne ha valutato la ricevibilità e il contenuto.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Invocato dalla ricorrente per vizio di motivazione; la Corte non ha ritenuto la censura specifica né idonea a dimostrare un vizio tale da rendere ammissibile il ricorso.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati; la Corte ha richiamato tale presunzione per affermare che il solo decorso del tempo o generiche affermazioni non sono sufficienti a ribaltarla.

  • art. 299, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato implicatamente nella motivazione per spiegare l'effetto della clausola di esclusione e la permanenza dei caratteri di attualità e concretezza del pericolo per i reati indicati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale amministrativa per gli adempimenti di cancelleria disposti dalla Corte al termine della decisione.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla necessità di valutare l'eventuale colpa che giustifichi l'applicazione della sanzione alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi tali da escludere la colpa nella causazione dell'inammissibilità.

  • Cass. pen., Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022 (Rv. 283835)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 275, comma 3, si estende anche alle richieste di sostituzione della misura e che il mero decorso del tempo non è sufficiente a confutare tale presunzione.

Massime di principio

  • Per reati gravi richiamati dall'art. 275, comma 3, c.p.p., vige una presunzione relativa che la custodia in carcere sia adeguata: il solo decorso del tempo non è di per sé idoneo a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari.
  • Le prove di attenuazione del quadro cautelare devono essere specifiche, concrete e puntuali (es. valutazioni mediche documentate, cambiamenti oggettivi nella situazione del pericolo) e non semplici affermazioni soggettive o comportamenti processuali isolati.
  • Un ricorso che si limiti a reiterare argomentazioni già valutate nel merito senza criticare in modo specifico la motivazione del giudice di merito è normalmente inammissibile.
  • Nel proporre impugnazioni cautelari è importante contestare espressamente i punti della motivazione che si ritengono viziati e fornire elementi nuovi o valutazioni tecniche che possano effettivamente travolgere la presunzione cautelare; altrimenti si rischiano condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.
  • Le decisioni sulla sostituzione della custodia richiedono un bilanciamento motivato: la difesa deve fornire elementi probatori e non solo deduttivi per superare le presunzioni di necessità della misura detentiva.

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