Sentenza del 25/07/2022 n. 3408 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro - Finanziamenti del socio unico alla società - Vendita di immobile dalla società al socio con l'estinzione del finanziamento - Enunciazione - Tassabilità ex art. 22, 1° co., d.P.R. n. 131/1986. (prima massima). Registro,ipotecarie, catastali - Finanziamento soci - Enunciazione in un atto ditrasferimento di beni societari - Art. 22, comma 1 d.P.R. 131/86 -Applicabilità - Sussiste - Tassazione di disposizioni enunciate in atti nonregistrati - Legittimità - Condizioni.(secondamassima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro (3%) su finanziamento soci enunciato nell'atto di trasferimento immobiliare del 22/11/2016: l'Ufficio ha ritenuto tassabile il finanziamento soci di Euro 2.485.027,56 enunciato nell'atto; la ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso sostenendo che il finanziamento era il risultato di più apporti nel tempo (anche eventualmente verbali), che non poteva farsi riferimento ad "un unico" atto enunciato e che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, il trasferimento estintivo avrebbe fatto cessare gli effetti delle eventuali pattuizioni enunciate, rendendo non imponibile l'atto enunciato; ha inoltre dedotto che i versamenti e l'atto originario erano esteri e quindi non imponibili in Italia.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato l'appello confermando l'avviso di liquidazione. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 perché l'atto di trasferimento enuncia un pregresso finanziamento soci fra le stesse parti, con contenuto, oggetto e importo identificabili; la norma ha funzione antievasiva e si applica indipendentemente dall'effettivo uso del finanziamento. La Corte ha ritenuto improbabile che finanziamenti di rilevante entità siano stati concessi senza tracce scritte; ha escluso l'esenzione invocata dall'art. 22, comma 2, e ha affermato che atti formati all'estero sono soggetti a registrazione in Italia quando ricorre il caso d'uso (art. 11 Tariffa parte II). Appello rigettato; spese compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate
Se un atto registrato enuncia disposizioni di precedenti atti o contratti non registrati tra le stesse parti e l'enunciazione consente di identificare soggetti, contenuto e portata, l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate; norma a funzione antievasiva/antielusiva.
art. 22, comma 2, d.P.R. n. 131/1986
Prevede l'esenzione quando l'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non produce imposta se gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto che le condizioni di questa esenzione non fossero soddisfatte.
art. 11 della Tariffa, parte II, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Gli atti formati all'estero sono soggetti a registrazione in Italia al verificarsi del 'caso d'uso'; l'enunciazione in un atto formato in Italia che richiede registrazione può far venir in Italia la tassazione di atti esteri enunciati.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento al trasferimento estintivo del credito; il Collegio ha ritenuto che la mera estinzione/trasferimento non escluda la possibilità di tassazione ai sensi dell'art. 22 ove sussistano i requisiti dell'enunciazione.
Giurisprudenza: Cass. nn. 11756/2008, 20305/2020
Precedenti cassazionisti che hanno affermato la tassabilità dei finanziamenti soci enunciati in atti soggetti a registrazione e l'indipendenza dall'effettivo utilizzo del finanziamento; confermano i criteri applicativi dell'art. 22.
Massime di principio
- Se un atto registrato enuncia un finanziamento soci precedente fra le stesse parti e l'enunciazione contiene elementi identificativi (soggetti, oggetto, importo), l'imposta di registro si applica anche al finanziamento enunciato ai sensi dell'art.22(1).
- La tassazione si applica indipendentemente dall'effettivo impiego delle somme; l'enunciazione vale come titolo ai fini dell'imposizione quando sono identificabili i termini essenziali della convenzione enunciata.
- La mera frammentazione temporale del finanziamento (più erogazioni nel tempo) o la generica affermazione di accordi verbali non è in genere sufficiente a evitare la tassazione se l'enunciazione nell'atto registrato consente di ricostruire la sostanza dell'operazione.
- L'art. 22(2) può escludere l'imposta solo se è pacifico che gli effetti delle disposizioni enunciate siano già cessati o cessino per effetto dell'atto enunciante; l'onere probatorio grava sul contribuente.
- Atti formati all'estero possono diventare soggetti a registrazione in Italia quando si verifica il 'caso d'uso' (es.: enunciazione in un atto italiano soggetto a registrazione) ai sensi dell'art.11 della Tariffa; la transnazionalità non garantisce di per sé l'irrilevanza fiscale in Italia.
- Per minimizzare il rischio di tassazione inattesa: documentare chiaramente i finanziamenti soci (formali scritture, delibere, imputazioni in bilancio), valutare la registrazione degli accordi rilevanti o inserire clausole e riferimenti formali negli atti che chiariscano la natura e la decorrenza delle pattuizioni; in caso di operazioni estere, verificare il 'caso d'uso' italiano.
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