Cassazione Penale, Sentenza n. 16218/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza del 17/11/1999 (irrevocabile 07/01/2000) con applicazione pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (pena sospesa di 1 anno e 6 mesi) per reati di falsità ideologica, frode in pubbliche forniture e truffa. Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Trieste (16/06/2021) che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione ex art. 634 c.p.p. Il difensore deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'inammissibilità dichiarata dopo udienza nel contraddittorio; (2) errata applicazione del parametro di valutazione della revisione (confondendo i criteri per sentenze di applicazione della pena e per i casi di contrasto di giudicati), poiché la richiesta si fondava sia su prove nuove ex art. 630, comma 1, lett. c) che su inconciliabilità di giudicati ex art. 630, comma 1, lett. a); (3) omissione o errata valutazione della novità e decisività di perizie successive e di dichiarazioni probatorie rilevanti che, a parere della difesa, avrebbero reso ammissibile la revisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'ordinanza della Corte d'appello di Trieste era regolare: l'art. 634 c.p.p. consente alla corte di dichiarare l'inammissibilità "anche di ufficio" e lascia alla discrezionalità della corte l'adozione del rito camerale con contraddittorio per i casi che non siano di evidente e immediato accertamento; dunque la corte può, a seconda dei casi, dichiarare l'inammissibilità anche dopo la fissazione dell'udienza. Sul merito delle censure, la Cassazione ha ricordato che: (i) la revisione per "inconciliabilità" tra giudicati ex art. 630, lett. a) concerne l'incompatibilità oggettiva dei fatti accertati e non la diversa valutazione delle medesime prove; le divergenze tra riti (dibattimento vs. applicazione pena) e le diverse regole di formazione della prova possono legittimamente condurre a esiti diversi e non giustificano di per sé la revisione; (ii) quanto alle "prove nuove" ex art. 630, lett. c), è richiesto che siano nuove o non valutate nel precedente giudizio e che risultino rilevanti e decisivi: la corte territoriale ha correttamente ritenuto che le perizie richiamate erano nel fascicolo del pubblico ministero e non risulta che non fossero a disposizione del giudice che applicò la pena; inoltre la corte ha effettuato la sommaria delibazione richiesta per valutare non persuasività, incongruenza o non decisività delle nuove allegazioni. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato; il ricorrente è condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
quando la richiesta \'...anche di ufficio dichiara con ordinanza l\'inammissibilità\'
Consente alla corte di appello, anche d\'ufficio, di dichiarare l\'inammissibilità della richiesta di revisione; lascia discrezionalità sulla forma procedimentale (de plano o con rito camerale e contraddittorio) a seconda della immediatezza dell\'accertamento
Disciplina il procedimento in camera di consiglio; rilevanza nella scelta se svolgere il vaglio preliminare in contraddittorio o de plano
Elenca le ipotesi di revisione (tra cui lett. a) inconciliabilità di giudicati, lett. c) prove nuove); la sua interpretazione richiede che l\'inconciliabilità riguardi i fatti accertati e non la mera diversa valutazione
Norma richiamata nella disciplina della revisione; concerne modalità di proposizione e limiti della richiesta
Riferimento alla causa di proscioglimento; in tema di revisione per sentenza di applicazione della pena, il vaglio riguarda se sussista una causa di proscioglimento ai sensi di tale norma
Prevede la vocatio in ius per il procedimento di revisione; richiamata per chiarire che l\'instaurazione del giudizio di revisione segue le regole generali dell\'appello
Richiamato per il principio secondo cui l\'emissione del decreto di citazione non impedisce che l\'inammissibilità possa essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento
Criterio di valutazione del giudice dibattimentale (prove in dibattimento); utile nel confronto tra diversi riti e standard probatori
Disciplina l\'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), che è un rito speciale con criteri di valutazione sommari rispetto al dibattimento
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto
Massime di principio
- L\'art. 634 c.p.p. ammette sia la declaratoria di inammissibilità "de plano" sia quella adottata dopo rito camerale con contraddittorio: la corte decide quale forma sia più adeguata in base alla immediatezza della verifica di inammissibilità
- L\'inammissibilità può essere dichiarata in qualsiasi stato del procedimento, anche dopo la fissazione dell\'udienza o dopo la citazione a giudizio per revisione
- La revisione per "inconciliabilità" (art. 630, lett. a) richiede un\'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati nelle due pronunce; non è sufficiente la diversa valutazione delle stesse prove o un diverso esito dovuto alle differenze fra riti
- Per le "prove nuove" (art. 630, lett. c) è necessaria la novità o la mancata valutazione nel giudizio precedente e la loro rilevanza/decisività: il giudice di ammissibilità deve svolgere una sommaria ma non superficiale delibazione dell\'incidenza delle nuove prove
- Le divergenze tra decisioni in riti diversi (patteggiamento vs dibattimento) sono fisiologiche e non giustificano automaticamente la revisione; va dimostrato che nei fatti accertati esista un vero contrasto fattuale
- In casi simili, per aumentare le probabilità di ammissibilità della revisione, occorre documentare chiaramente che la prova è realmente nuova o non era disponibile/allegata al fascicolo del pubblico ministero e che essa è decisiva rispetto ai fatti accertati nella sentenza impugnata
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