Ordinanza n. 67/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari più opportune: - della comunicazione del 23.9.2025 Prot. 8596-P, avente ad oggetto: “Tarsia (CS). Relazione Verifica preventiva Interesse archeologico Tarsia 30 (CS)”; della comunicazione del 16.1.2023 avente ad oggetto: “Tarsia (CS), Sine Srl Progetto Tarsia 30 - Comunicazione ai sensi del punto 13.3. DM dello Sviluppo economico del 10.9.2010, terreno foglio 10 p.lla 42.”; della comunicazione del 13.11.2025, avente ad oggetto: “Istanza di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della Legge 7.8.1990, N.241 E S.M.I. Progetto di impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica denominato “Tarsia 30”; dell'art. 15, punto 4, lettere c) e d) del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria ; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, antecedente o successivo ancorché non cognito, con particolare ma non esclusivo riferimento a tutti i pareri resi nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale dalle amministrazioni interessate; nonché per la condanna del Ministero della Cultura, Dipartimento per la tutela del Patrimonio Culturale, Direzione Archeologica Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione, depositata dalla ricorrente, di rinuncia all'istanza cautelare e non ha quindi esaminato il fumus boni iuris, il periculum in mora o la legittimità degli atti impugnati. Ha disposto che le spese siano regolate con la decisione definitiva sul ricorso principale.
Atto impugnato: Comunicazioni e atti relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e al procedimento concernente un progetto di impianto fotovoltaico denominato "Tarsia 30", nonché disciplina paesaggistica regionale e ulteriori pareri amministrativi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari, alcune comunicazioni del Ministero della Cultura e della Soprintendenza relative alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e al progetto di impianto fotovoltaico denominato "Tarsia 30"; ha inoltre impugnato l'art. 15, punto 4, lettere c) e d), del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria, gli ulteriori atti e pareri resi nel procedimento di valutazione ambientale e ha chiesto il risarcimento dei danni. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità né censure di merito, poiché la decisione riguarda esclusivamente la rinuncia alla domanda cautelare.
Norme richiamate
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare nel processo amministrativo; l'ordinanza non ne sviluppa l'interpretazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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