Cassazione Civile, Ordinanza n. 17379/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione. Ha ritenuto inammissibile la domanda perché proposta da difensore privo di valida procura speciale; ha inoltre escluso che il rimedio della correzione di errore materiale potesse essere utilizzato per incidere sul contenuto concettuale della decisione, trattandosi al più di errore di fatto da dedurre con revocazione. Non è quindi stata disposta la correzione dell'ordinanza originaria.
Esito
Favorevole al resistente (ricorrente)
La controversia
Nel procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di Cassazione, una società cooperativa già costituitasi con regolare controricorso ha chiesto che fosse corretta la decisione nella parte in cui non le aveva attribuito la condanna alle spese del giudizio di legittimità, nonostante la sua vittoria. La Corte ha però rilevato, anzitutto, che l'istanza era stata proposta da un nuovo difensore munito di procura speciale non idonea, poiché il giudizio risaliva a epoca anteriore e richiedeva forma più rigorosa. In ogni caso, la Corte ha osservato che il vizio denunciato non era una mera svista materiale di redazione, ma investiva il contenuto della decisione: nell'ordinanza precedente la cooperativa era stata qualificata come 'intimata' e non come controricorrente, con omissione della condanna alle spese in suo favore. Secondo la Corte, tale errore, se effettivamente esistente, non era correggibile con il procedimento di correzione materiale, ma avrebbe potuto semmai integrare un errore di fatto da far valere con revocazione.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che il potere di correzione d'ufficio non consente di trasformare il procedimento di correzione materiale in un mezzo per incidere sul contenuto decisorio; se l'errore investe la volontà del giudice, occorre il diverso rimedio della revocazione.
La correzione degli errori materiali è limitata alle semplici sviste di redazione del documento e non può modificare il contenuto concettuale della decisione.
Sono indicati come disciplina del rimedio impugnatorio della revocazione quando l'errore non è materiale ma di fatto e incide sulla formazione della volontà del giudice.
È richiamato insieme all'art. 391-bis c.p.c. quale strumento di revocazione nei giudizi di legittimità.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è utilizzabile solo per eliminare sviste di redazione o omissioni meramente formali, immediatamente percepibili dal testo del provvedimento, e non può essere impiegato per modificare il contenuto decisorio.
- Quando l'errore incide sulla formazione della volontà del giudice o sulla qualificazione processuale di una parte in modo tale da riflettersi sul decisum, il rimedio corretto non è la correzione materiale ma la revocazione per errore di fatto.
- Nel procedimento di cassazione, la validità della procura speciale va verificata secondo le forme richieste dal regime applicabile al giudizio: in mancanza di procura idonea, l'istanza è inammissibile.
- La mancata attribuzione delle spese a una parte vittoriosa, se dipendente da un'erronea rappresentazione della sua posizione processuale e non da una mera svista grafica, non è emendabile con correzione materiale.
Come è indicizzato
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