Cassazione Civile, Ordinanza n. 20344/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con precedente ordinanza della Corte di cassazione, la contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite; nel dispositivo, tuttavia, era stata omessa la pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese in favore del difensore che aveva dichiarato di essersi anticipato il credito professionale ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, deducendo l'omessa statuizione sulla distrazione. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. La questione attiene alla possibilità di utilizzare il procedimento di correzione per integrare un dispositivo che, pur liquidando le spese, abbia omesso la distrazione richiesta dal difensore antistatario.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo della precedente ordinanza, aggiungendo, dopo la liquidazione delle spese, la formula "con distrazione in favore del difensore antistatario". La Corte ha ritenuto che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese sia rimediabile con il procedimento di correzione di errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamabile anche nei confronti delle pronunce della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese del procedimento di correzione, per la sua natura amministrativa.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario; il procedimento di correzione è ritenuto compatibile con tale disciplina quando manchi la pronuncia sulla distrazione.
È indicato, insieme all'art. 288 c.p.c., come rimedio esperibile per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, trattandosi di errore materiale.
È richiamato quale norma sul procedimento di correzione degli errori materiali applicabile all'omissione relativa alla distrazione delle spese.
Consente l'applicazione del procedimento di correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario è emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, e non tramite ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non costituisce una domanda autonoma.
- Il rimedio della correzione è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c., quando il dispositivo debba essere integrato con la statuizione sulla distrazione delle spese.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale, avente natura amministrativa, non si provvede sulle spese del relativo incidente.
- La finalità acceleratoria e di economia processuale giustifica l'utilizzo della correzione per consentire al difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo per le spese liquidate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20289/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20290/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20292/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20293/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20294/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20296/2024 del 23/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →