Cassazione Penale, Ordinanza n. 01453/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi già esaminati e correttamente respinti in appello, oltre che incentrati su questioni di fatto non rivedibili in sede di legittimità. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto infondate le doglianze formulate in gravame. Con il ricorso per cassazione deduce tre censure: la validità del sequestro, la titolarità e disponibilità del bene in custodia, e l’insussistenza dell’elemento soggettivo. La Corte di cassazione rileva che si tratta di questioni già dedotte in appello e decise in senso sfavorevole, e osserva che i motivi sono in larga parte di merito, perché mirano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti già smentita dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato le dichiarazioni dei testi di polizia e, in particolare, il ritiro del mezzo da parte del ricorrente presso l’originario depositario, nonché il successivo ricovero del bene nel luogo da cui era poi stato asportato. Da tali elementi la Corte di appello aveva desunto la piena consapevolezza degli obblighi assunti e dell’asportazione del bene.
Norme richiamate
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto forma di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto già esaminata dai giudici di merito.
- Quando la Corte territoriale ha motivato in modo coerente richiamando specifiche risultanze processuali, il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa degli stessi elementi è inammissibile perché introduce un tema di fatto.
- La contestazione della validità del sequestro, della disponibilità del bene e dell’elemento soggettivo non può essere accolta se il ricorso non supera la motivazione di merito e si limita a reiterare doglianze già respinte in appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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