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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14518/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 02/05/2022 che aveva rideterminato la pena per il reato di estorsione aggravata. Il difensore del ricorrente contestava: 1) la manifesta illogicità della motivazione circa l'elemento oggettivo del reato, sostenendo che non vi erano riscontri alle dichiarazioni della persona offesa; 2) la valutazione delle prove e la mancata considerazione delle prove favorevoli all'imputato; 3) l'insussistenza dell'elemento psicologico (idoneità della minaccia a coartare la volontà della vittima); 4) il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto a fatti precedenti per i medesimi reati e la medesima vittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello sulla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, avvalorate da riscontri (immagini di videosorveglianza e la segnalazione alla presidenza dell'associazione commercianti). Ha inoltre condiviso la valutazione di merito che ha escluso la continuazione, basandosi sul fatto che il reato oggetto del presente procedimento era una ritorsione successiva alla denuncia precedente, per cui non poteva essere considerato programmato al momento del primo episodio. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen., comma terzo

    La Corte ricorda che le regole dell'art. 192 c.p.p. comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono fondare la condanna purché la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca siano adeguatamente motivate dal giudice.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorso dichiarato inammissibile e consente l'irrogazione di ammende a carico della parte privata che ha proposto il ricorso, applicata nel caso per fissare l'ammenda di € 3.000,00.

  • Principio giurisprudenziale sulla continuazione (Sez. U, sent. n. 28659/2017 e richiamate)

    Per il riconoscimento della continuazione occorre verifica di indicatori concreti (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione previa). Se tali elementi non sono riscontrati, la continuazione va esclusa.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole suffragare una condanna se il giudice motiva adeguatamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca della testimonianza, salvo manifeste contraddizioni
  • La valutazione dei fatti e delle prove è questione di merito riservata ai giudici di merito; la Cassazione sindaca solo la presenza di vizi logico-giuridici o manifeste contraddizioni nel percorso motivazionale
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione occorre dimostrare indicatori concreti di omogeneità e programmazione (contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità); episodi ritorsivi successivi non implicano automaticamente continuazione
  • Le censure che mirano a una rivalutazione delle risultanze probatorie senza rilevare vizi motivazionali rilevanti sono inammissibili in sede di legittimità
  • Il ricorrente che propone ricorso in Cassazione può essere condannato non solo alle spese ma anche a un'ammenda se il ricorso è dichiarato inammissibile e sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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