Cassazione Penale, Sentenza n. 8587/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello per mancata consegna all'imputato nell'indirizzo eletto e presunta violazione dell'art. 157 c.p.p., con eccezione tempestiva inviata via PEC; 2) mancata sussistenza del reato di evasione perché l'imputato si trovava sul marciapiede davanti al portone di casa a circa due metri dall'abitazione, senza elusione dei controlli; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che l'allontanamento era minimo e si contestava la valutazione dell'abitualità della condotta (tra l'altro si censurava l'uso di una condanna per fatto commesso successivamente)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la notifica effettuata il 30.11.2020 a mezzo PEC al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., avendo l'ufficiale giudiziario attestato l'assenza (anche definitiva) dell'imputato dal domicilio eletto: la procedura alternativa era pertanto corretta e non occorreva un ulteriore tentativo presso il domicilio. I secondi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché riproponevano questioni di merito già valutate dal giudice di merito; la Corte ha confermato la ricostruzione secondo cui l'imputato fu sorpreso a pochi metri dall'abitazione intento a discutere con altro soggetto e ha condiviso la valutazione negativa sulla particolare tenuità e sull'abitualità (aveva due condanne per reati della stessa indole). Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sulle notificazioni nel domicilio eletto; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non potesse avvalersi del richiamo a questa norma perché la notificazione successiva è stata effettuata secondo le forme alternative previste dall'art. 161 c.p.p., a fronte dell'impossibilità di eseguire la notifica nel domicilio
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Applicata per legittimare la notifica al difensore via PEC quando l'ufficiale giudiziario abbia attestato l'impossibilità di reperire l'imputato nel domicilio eletto (anche per temporanea assenza o difficoltà di individuazione)
Citata indirettamente nella motivazione per distinguere i casi in cui è richiesta l'accertamento dell'irreperibilità (necessario prima delle forme alternative) rispetto alla situazione regolata dall'art. 161, comma 4
Richiamato per spiegare che la Cassazione può correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia corretta; sottolinea i limiti del sindacato in sede di legittimità sulle questioni di fatto e motivazionali
art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149
Richiamato dal ricorrente in ordine all'invio di conclusioni scritte via PEC; la Corte ha ritenuto però prevalente l'applicazione delle norme ordinarie sulle notificazioni e l'art.161 per la rinnovazione dell'atto
Massime di principio
- La notifica al difensore a mezzo PEC è legittima quando l'ufficiale giudiziario attesti l'impossibilità di reperire l'imputato nel domicilio eletto: la temporanea assenza o la non agevole individuazione del luogo sono sufficienti a integrare tale impossibilità
- Non è sempre necessario reiterare un tentativo di notifica presso il domicilio eletto prima di procedere con le forme alternative previste dall'art. 161, comma 4, c.p.p., se risulta motivata l'impossibilità di effettuare la notifica nel domicilio
- In Cassazione non è possibile ribaltare valutazioni probatorie o di merito semplicemente lamentando carenze di motivazione se le questioni sono nella sostanza questioni di fatto già affrontate dal giudice di merito
- L'allontanamento di pochi metri dall'abitazione può integrare il reato di evasione se configurato come elusione dei controlli (es. contatto con altro soggetto, modalità del fatto) e la valutazione circa la particolare tenuità dipende anche dall'abitualità della condotta
- Per il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità si valuta sia l'entità dell'offesa che le modalità, le circostanze e l'eventuale reiterazione: condanne pregresse per lo stesso titolo di reato (anche se una è successiva) possono precluderne il riconoscimento
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