Cassazione Penale, Ordinanza n. 24395/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, liquidate in euro 1.891,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. L'unico motivo deduceva violazione di legge in punto di giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era del tutto generica, perché si limitava a riprodurre doglianze in fatto già esaminate e respinte dal giudice di appello. Nel merito, la sentenza impugnata aveva valorizzato la sussistenza degli elementi della truffa, compreso il dolo iniziale, e la riferibilità del fatto all'imputato: questi si era presentato all'acquirente con il proprio nome di battesimo, risultava intestatario dell'utenza del presunto trasportatore del bene in vendita e della carta prepagata su cui era confluito l'acconto versato dalla persona offesa; nonostante il pagamento, non era seguita la consegna della macchina agricola e l'imputato si era reso irreperibile.
Norme richiamate
La Corte richiama la truffa come reato contestato e ne conferma la configurabilità sulla base degli elementi valorizzati dal giudice di merito, inclusi artifizi/raggiri, profitto ingiusto, danno della persona offesa e dolo iniziale.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di fatto già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- In tema di truffa, il dolo iniziale può essere desunto da elementi fattuali sintomatici della fraudolenza della condotta, come l'immediata intestazione a sé degli strumenti di contatto e di pagamento, la mancata consegna del bene promesso e la successiva irreperibilità dell'agente.
- Ai fini del controllo di legittimità, la Corte non rivaluta il merito quando la sentenza di appello abbia già fornito una motivazione congrua e coerente sugli elementi costitutivi del reato e sulla riferibilità soggettiva del fatto all'imputato.
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