Cassazione Penale, Sentenza n. 43477/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 05/12/2018 che aveva respinto la richiesta del PM di disporre la distruzione delle intercettazioni telefoniche/ambientali effettuate nell'ambito di un procedimento poi archiviato in data 25/11/1992. Il GIP aveva ritenuto l'istanza del PM generica per mancata indicazione delle specifiche ragioni di inutilità delle intercettazioni e aveva osservato che l'archiviazione non equivale automaticamente a futura non rilevanza della prova, lasciando dunque un interesse pubblicistico al mantenimento delle registrazioni in vista di una possibile riapertura delle indagini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica ritenendolo infondato. Ha escluso che l'ordinanza del GIP fosse 'abnorme' sotto il profilo strutturale o funzionale: il GIP ha agito nei limiti dei poteri previsti dall'art. 269, comma 2, c.p.p. e il provvedimento di rigetto non determina stasi processuale, essendo impugnabile in cassazione e suscettibile di una nuova istanza più dettagliata. Sotto il profilo logico-giuridico la Corte ha condiviso la conclusione del GIP: l'archiviazione è un dato neutro e non basta per fondare automaticamente la distruzione delle intercettazioni; la richiesta per la distruzione deve indicare specificamente quali registrazioni si intendono eliminare e perché sono non più necessarie per il procedimento, nonché le concrete esigenze di tutela della riservatezza. In mancanza di tali indicazioni il rigetto è legittimo. Il ricorso è stato quindi respinto e nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
art. 269, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina la procedura incidentale per la richiesta di distruzione delle registrazioni intercettive; richiede il contraddittorio in camera di consiglio e attribuisce al Giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione il potere di decidere in merito alla distruzione dopo aver valutato le ragioni delle parti.
art. 269, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la conservazione delle intercettazioni quando siano necessarie per il procedimento; il giudice deve verificare il permanere del requisito di necessaria utilità delle registrazioni.
art. 127, comma 7, cod. proc. pen.
Consente l'impugnazione in cassazione delle ordinanze emesse all'esito della camera di consiglio partecipata, rendendo ammissibile il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di distruzione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 463 del 30/12/1994
Richiama la funzione di bilanciamento tra esigenze probatorie e tutela della riservatezza nel mantenimento o nella distruzione delle intercettazioni; supporta l'idea che la valutazione richiede un esame dei legami di utilità delle registrazioni.
Massime di principio
- La sola archiviazione di un procedimento non implica automaticamente che le intercettazioni siano inutili: l'archiviazione è un fatto neutro e non prova la definitiva non rilevanza del materiale captato.
- La richiesta di distruzione delle intercettazioni ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.p. deve specificare quali registrazioni si intendono distruggere e motivare puntualmente la loro non necessità rispetto al procedimento e le concrete esigenze di tutela della riservatezza; una domanda generica può essere legittimamente respinta.
- Il GIP, che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione, ha il potere di decidere sulla distruzione dopo il contraddittorio in camera di consiglio; il rigetto non determina stasi processuale poiché è impugnabile in cassazione e la richiesta può essere reiterata con argomentazioni più specifiche.
- Nelle valutazioni il giudice deve bilanciare l'interesse pubblico alla conservazione delle prove con il diritto alla riservatezza degli interessati, procedendo a un esame comparato dell'utilità probatoria delle registrazioni rispetto alle esigenze di tutela della privacy.
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