Cassazione Penale, Ordinanza n. 07123/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata accolta alcuna doglianza; la sentenza impugnata è quindi rimasta ferma. Il reato indicato nel ricorso è stato trattato come non prescritto, in quanto soggetto a un termine di prescrizione di 15 anni.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello deducendo, con un unico motivo articolato in tre censure, l'erronea valutazione dell'attendibilità della persona offesa, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'intervenuta prescrizione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto la prima censura inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione specifica e corroborata da ulteriori elementi probatori. Ha reputato la seconda doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da una motivazione non illogica e il giudice di merito può fondarsi solo sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Ha infine ritenuto manifestamente infondata anche la tesi della prescrizione, richiamando il termine prescrizionale di anni 15 previsto per il reato contestato.
Norme richiamate
Il reato richiamato dal ricorrente è soggetto a un termine prescrizionale di anni 15, con conseguente infondatezza della deduzione di intervenuta prescrizione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a reiterare, senza specifica critica argomentata, questioni già dedotte in appello e già motivate dal giudice di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della mancanza di motivazione; il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente il richiamo agli aspetti ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La deduzione della prescrizione deve confrontarsi con il termine prescrizionale applicabile al reato contestato; se il termine non è decorso, la censura è manifestamente infondata.
- Quando il ricorso è inammissibile perché fondato su censure generiche, ripetitive o manifestamente infondate, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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